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Sarà più facile sporcare le facciate condominiali. Il graffito diventa una forma d'arte

Fare graffiti su muri già imbrattati non è reato.
Dott. Ivan Meo 

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i graffitari e i writers commettono un reato meno grave se la superficie su cui lasciano il loro segno era già stata imbrattata da altri artisti di strada in precedenza.

Graffiti sui muri: il reato è meno grave se i muri sono già imbrattati. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i graffitari e i writers che imbrattano muri, viadotti, arredi urbani e mezzi di trasporto, commettono un reato, ma che tale reato può essere considerato meno grave se la superficie su cui lasciano il loro segno era già stata imbrattata da altri artisti di strada in precedenza.

È quanto ha sancito, con la sentenza 16731, la Seconda sezione penale della Cassazione in relazione a "Manuinvisibile", un giovanissimo writer sardo che aveva agito con delle bombolette spray nei pressi della stazione milanese di Lambrate.

In primo grado, il tribunale lo aveva assolto, mettendo in risalto che "la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti" e che il ragazzo "aveva agito con l'intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore realizzando un'opera di oggettivo valore artistico".

Come se non bastasse, i giudici avevano evidenziato pure che le doti artistiche del writer in questione "erano state riconosciute dallo stesso Comune di Milano, giacché l'imputato era risultato vincitore di un bando inteso a rivalutare piazza Schiavone nel quartiere Bovisa mediante l'intervento di uno street artist".

Pertanto, l'intervento di "Manuinvisibile" non era stato considerato un imbrattamento del muro ma piuttosto "l'esecuzione di una iniziativa artistica".

Dopo il ricorso del pm, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28 aprile 2015, ha ridimensionato la piena assoluzione del primo grado e ha ritenuto il writer non punibile soltanto a causa della tenuità del fatto, dal momento che il muro da lui imbrattato era già stato deturpato da ignoti.

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Ricorso respinto. Tuttavia, poiché imbrattare i muri è, in ogni caso, un reato "astrattamente configurabile", al writer è andata bene se si considera che la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale il Procuratore generale della Corte di Appello di Milano chiedeva la sua condanna, dal momento che non trovava prova dell'esiguità del danno, "tale non potendosi considerare quello che, a detta della stessa Corte di Appello, potrebbe essere rimosso solo con l'intervento di un imbianchino".

Il pg ha evidenziato, inoltre, che nulla viene detto "sui costi necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più problematica l'opera di ripulitura".

E, ancora, che "la firma "Manuinvisibile.com" costituisce la denominazione del sito Internet dell'imputato, sicché l'attività deve intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro".

Comunque, gli ermellini hanno ritenuto "inammissibile" il ricorso del Pg poiché troppo severo nei confronti di un ragazzo incensurato.

Strumenti legislativi. Dato il progressivo dilagare, soprattutto nelle grandi città, del fenomeno dell'imbrattamento dei muri pubblici e privati, la legge si difende come può da ciò che può risultare una lesione dell'integrità dei nei immobili privati e pubblici.

Pertanto, il nostro ordinamento giuridico mette in atto, nei confronti dei writers, difese di natura penale e amministrativa, nonché norme disposte da regolamenti e ordinanze comunali, anche se, a onor del vero, i Comuni non hanno un potere specifico in merito alla regolamentazione di tale fenomeno, eccetto la possibilità di irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione delle ordinanze adottate dal sindaco.

In conseguenza alla carenza di strumenti legislativi, alcune associazioni a tutela dell'ambiente e del patrimonio immobiliare hanno proposto l'introduzione di incentivi da attribuire ad Amministrazioni Comunali che intraprendono attività di ripulitura di facciate di edifici, soprattutto se di pregio storico-artistico; l'inserimento, tra le detrazioni fiscali, di tali interventi, utilizzando la prassi delle detrazioni delle spese sostenute, come già prevista per le ristrutturazioni edilizie;

la promozione di bandi per la presentazione di domande di contributo per incentivare la realizzazione di interventi di ripulitura di superfici di proprietà privata, prospicienti spazi pubblici, che risultino variamente imbrattate con scritte, disegni, graffiti.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. II Penale, 20 aprile 2016, n. 16371
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