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Esistenza di diverse possibili cause di infiltrazioni nell'appartamento di un condomino: il giudice valuta quale di esse appaia “più probabile”

Valutazione delle cause di infiltrazioni in condominio: analisi della responsabilità e onere della prova per il risarcimento danni in caso di concorso di cause e manutenzione delle parti comuni.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
Nov 27, 2024

L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile il condominio custode per i danni procurati al singolo condomino dalle parti comuni, individua un criterio di imputazione della responsabilità, che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. Nel caso però di concorso di cause, si possono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"? Tale questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Genova nella sentenza n. 1379 del 19 novembre 2024.

Infiltrazioni d'acqua: responsabilità del condominio e causa delle perdite

Un condomino, proprietario di un'unità immobiliare, a seguito di precipitazioni piovose, lamentava infiltrazioni di acqua che avevano determinato perdite negli spazi sottostanti al tetto, causando danni agli uffici, al magazzino minuteria elettrica e all'officina elettrica.

Secondo il condomino le infiltrazioni erano state causate dalla tracimazione del canale pluviale centrale del tetto comune; di conseguenza citava in giudizio dinnanzi al Tribunale il condominio al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per i danni derivanti dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio e sentirlo conseguentemente condannare al risarcimento dei danni patiti ai beni e per il fermo attività, nonché il rimborso delle spese sostenute per la mediazione e l'instaurazione del giudizio.

L'attore faceva presente che simili eventi si erano già verificati in precedenza, tanto che un contenzioso giudiziale era già stato aperto.

Si costituiva nel giudizio il condominio, affermando che la causa delle infiltrazioni doveva essere individuata nella mancata manutenzione del lucernaio di pertinenza dell'attore posto proprio in prossimità dei locali che si assumano alluvionati, che presentava addirittura il distacco totale della binda verticale in guaina bituminosa.

A sostegno della propria tesi, il Condominio produceva una perizia. Il Tribunale ha dato torto all'attore.

Infatti dalla CTU era emerso come la più probabile causa di infiltrazioni nella proprietà dell'attore fossero le carenze di impermeabilizzazione documentante dal perito del condominio, ossia il pessimo stato conservativo dei risvolti verticali della guaina impermeabilizzante, con particolare riferimento a quelli posti a perimetro del lucernaio posizionato più a sud sulla falda ovest. La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.

Dall'istruttoria è emerso che le infiltrazioni sono state causate dal difetto impermeabilizzante del lucernaio di pacifica proprietà del condomino.

Tutti gli indizi, attentamente valutati dal CTU, anche in assenza di un accertamento tecnico svolto nell'immediatezza del fatto, hanno consentito di ritenere più probabile la carente impermeabilizzazione della guina impermeabilizzante del lucernaio, avendo lo stesso CTU anche valutato il luogo dove si sono verificate le maggiori infiltrazioni ("server") mediante la planimetria allegata, mentre non sono emersi sufficienti elementi di prova idonei ad accreditare l'ipotesi affermata dall'attore.

Alla luce di quanto sopra i giudici di secondo grado non hanno ritenuto di rinnovare la CTU, in quanto motivata, esaustiva, fondata su accurata analisi degli elementi a disposizione del perito, e logicamente argomentata (il consulente incaricato non ha ritenuto di eseguire nuove prove di allagamento del tetto di copertura, poiché i luoghi di causa, negli otto anni successivi alla data del sinistro, sono stati modificati con l'aggiunta di due lucernai da parte dell'attore e di un pluviale con conseguente rettifica delle pendenze).

Concorso nelle cause di infiltrazioni: come funziona?

Responsabilità oggettiva e onere della prova per i danni da cose in custodia

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ., sez. III, 27/04/2023, n. 11152; Trib. Nocera Inferiore, 26 luglio 2023, n. 1635).

Rimane fermo che, in tema di onere della prova, nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati da cose in custodia, avendo tale tipo di responsabilità carattere oggettivo, sull'attore-danneggiato incombe l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.

A tale proposito si ricorda che l'assolvimento del detto onere probatorio gravante sul danneggiato, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non". È errato perciò ritenere non provato il nesso tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella "più probabile" in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (Cass. civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23933).

Sentenza
Scarica App. Genova 19 novembre 2024 n. 1379
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