Sulla base dell'art. 833 c.c. il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Per aversi un atto emulativo occorre il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e di un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestie ad altri.
Con maggiore dettaglio, affinché sussista l'elemento oggettivo, il comportamento di emulazione deve essere caratterizzato dal fine unico di arrecare danno o molestia al vicino, in assenza di altra giustificazione di ordine economico e morale e di utilità per il soggetto che lo compie. L'animus nocendi indica l'intenzione del proprietario di recare molestia ad altri. La detta norma prevede espressamente che l'atto emulativo debba anche nuocere o arrecare molestie.
In buona sostanza, l'atto deve essere obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma di per sè idoneo ad arrecare danno a terzi.
Chiarito quanto sopra viene da domandarsi se l'assemblea di condominio può arrivare ad assumere delibere emulative.
A tale proposito si è recentemente pronunciato il Tribunale di Brescia (sentenza 10 giugno 2024 n. 2483).
Atti emulativi e delibera solo dannosa per i condomini. Fatto e decisione
L'assemblea di un condominio deliberava a maggioranza di rimuovere gli orti e gli arbusti esistenti negli spazi condominiali.
Alcuni condomini ritenevano illegittima la delibera in oggetto per violazione dell'art. 833 c.c., mancando una giustificazione per la rimozione degli orti dalle parti comuni e risultando non necessario il costo per l'intervento. Di conseguenza gli attori pretendevano che detta decisione fosse annullata.
La difesa attrice, riteneva che la decisione di rimuovere gli orti fosse scaturita come ritorsione da parte di uno dei condomini, a seguito di pregresse vicende giudiziarie.
Il condominio deliberava di non costituirsi nel procedimento di mediazione e di sospendere la delibera impugnata, in attesa della decisione giudiziaria. Il Tribunale ha dato ragione agli attori. Secondo lo stesso giudice nel caso esaminato non si comprende il motivo alla base della decisione impugnata.
Non è stato illustrato l'eventuale problema costituito dagli orti di cui è stata decisa la rimozione e non si comprende per quale motivo i condomini avrebbero dovuto sobbarcarsi delle spese per eliminare un proprio bene. A parere del Tribunale quindi vi è stato un abuso del diritto, definito come ogni forma anormale di esercizio di un diritto che, senza realizzare alcun interesse per il suo titolare, provoca un danno o un pericolo di danno per altri soggetti.
Come ricorda il giudice lombardo, esempio di abuso di diritto nel codice civile è quello relativo agli atti emulativi: l'art. 833 c.c. pone il divieto al proprietario di porre in essere atti che abbiano il solo fine di nuocere o recare molestia ad altri. Per questi motivi è stata accolta la domanda degli attori e annullata la delibera impugnata.
Riflessioni sulla legittimità delle delibere condominiali emulative
Come è stato recentemente precisato, l'assemblea di condominio ha certamente il potere di decidere, nell'interesse collettivo, le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, come anche quello di modificare - revocando una o più precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti - quelle in atto, ove intenda rivalutare la corrispondenza dell'innovazione ai limiti segnati dagli artt. 1120 e 1121 c.c. Tuttavia, una delibera assembleare può essere emulativa, quando il suo scopo è solamente quello di arrecare danno a uno a un gruppo di condomini.
A tale riguardo la giurisprudenza ha asserito che un abuso del diritto in ambito condominiale può dirsi sussistente quando la causa della delibera sia deviata dalla funzione tipica (Trib. Roma 17 aprile 2019, n. 8479).
È da considerare lecita invece la delibera condominiale che dispone il ripristino della recinzione della terrazza a livello mediante l'installazione di una rete divisoria tra la parte di proprietà esclusiva del condomino e quella della proprietà comune, ciò con la finalità di evitare l'usucapione da parte del singolo condomino, e di delimitare il confine, garantendo a tutti l'accesso alla parte comune (Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2005, n. 13732).
Allo stesso modo è stata rigettata la richiesta di invalidità, in quanto contraria all'art 833 c.c., di una delibera assembleare che aveva disposto la riqualificazione di un grande locale rientrante tra le parti comuni del condominio in zona destinata ai posti auto al servizio dei condomini.
Nel caso di specie, l'attore invocava l'inquadramento di tale delibera tra gli atti emulativi, in quanto tale decisione risultava dannosa perché da un lato impediva al condomino di poter utilizzare una zona delle parti comuni per poter parcheggiare a titolo gratuito la propria vettura qualora non fossero sufficienti i parcheggi per tutti i condomini; d'altro lato invocava il danno derivante dal costo che avrebbe dovuto pagare per affittare un posto auto. Il Tribunale però ha ritenuto inesistenti i due requisiti necessari per poter dichiarare quella delibera come emulativa; del resto la decisione avvantaggiava tutti i condomini, garantendo loro un parcheggio in una zona di proprietà comune ed in secondo luogo non emergeva la volontà di danneggiare ad uno specifico condomino (Trib. Roma 15 novembre 2021).
Più recentemente è stato escluso il carattere emulativo di una la delibera che aveva deciso lo spostamento del contatore idrico per mancanza di elementi di prova dai quali potersi apprezzare l'inutilità dello spostamento e un danno per l'attore (Trib. Foggia 5 giugno 2024 n. 1568).