La vicenda. Un condomino propone opposizione al decreto ingiuntivo avente a oggetto oneri condominiali eccependo non essere dovuta la somma ingiunta poiché derivante da tabelle millesimali errate. In particolare, l'opponente sostiene che il fabbricato avesse cambiato fisionomia nel corso degli anni, anche mediante interventi di sopraelevazione, accentuandosi in tal modo la differenza tra i valori reali delle singole unità e le tabelle millesimali che, in ogni caso, erano risultate approssimative e inesatte sin dall'origine.
Per tale motivo chiede la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, il riconoscimento sia del diritto alla revisione delle tabelle e che, per l'effetto, dell'arricchimento senza causa da parte del condominio, con conseguente condanna del medesimo al rimborso dell'eccedenza di contribuzione non dovuta.
La sentenza. Il Tribunale respinge l'opposizione, ma accoglie la domanda riconvenzionale limitatamente al diritto alla revisione delle tabelle, rigettando invece l'istanza di rimborso (Trib. Padova, n. 106/2017).
Per quanto concerne il decreto ingiuntivo, il Giudice non fa altro che conformarsi all'orientamento, oramai granitico, in base al quale il giudizio di opposizione riguarda esclusivamente la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione; peraltro, nel caso di specie, risultando le tabelle approvate e applicate sin dall'origine neppure può sostenersi la nullità della delibera che ha approvato gli oneri condominiali -e che avrebbe costituito l'unica ipotesi in cui la delibera può essere sindacata in sede di opposizione (Cass. Civ., n. 305/2016).
Più interessanti sono invece altri due profili della sentenza.
Il condominio sostiene, infatti, che la modifica delle tabelle avrebbe dovuto essere azionata nei confronti dei singoli condomini, e non del condominio, poiché il procedimento da cui è scaturita l'opposizione sarebbe stato avviato con il deposito del ricorso per ingiunzione avvenuto il 2.5.2012, ossia in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge di riforma (18.6.2013).
Al contrario, il Giudice patavino ritiene che "il giudizio avente ad oggetto la domanda riconvenzionale di revisione delle tabelle millesimali debba intendersi instaurato solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuto in data 5.7.2013 (…).
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