L'erede del condomino risponde delle spese comuni non pagate dal defunto. Di conseguenza il credito residuo vantato da un fornitore del condominio e contenuto in un decreto ingiuntivo confermato a seguito del giudizio di opposizione instaurato dall'amministratore condominiale può essere richiesto in via esecutiva anche agli eredi.
Tuttavia, trattandosi di un titolo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, lo stesso deve essere notificato unitamente al precetto anche a chi è subentrato nei diritti e nei doveri del condomino defunto.
Inoltre, ove il decreto ingiuntivo sia stato confermato a seguito di opposizione, al debitore vanno notificati sia quest'ultimo provvedimento (che fa stato per il capitale residuo dovuto, oltre interessi legali, e le spese del procedimento monitorio) sia la sentenza pronunciata sull'opposizione (sulla base della quale può invece essere richiesto il pagamento delle spese del relativo procedimento, ove liquidate in favore del creditore opposto).
Queste le utili precisazioni che si ricavano dalla recente sentenza n. 304 del Tribunale di Salerno, pubblicata lo scorso 21 gennaio 2025.
Responsabilità degli eredi per le spese condominiali non pagate
Nella specie era stata presentata opposizione all'atto di precetto notificato al debitore in qualità di erede di un condomino defunto, sulla scorta del titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo a suo tempo notificato al condominio, in persona del suo amministratore pro tempore.
A sostegno della domanda l'opponente assumeva l'inefficacia nei propri confronti della pretesa creditoria oggetto di ingiunzione, nonché la validità della sentenza resa in esito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato avverso detto titolo monitorio e della successiva pronuncia resa in secondo grado, per non essere stato parte di quei processi.
Il creditore si era costituito nel giudizio di opposizione contestando integralmente le eccezioni avversarie ed evidenziando come il decreto ingiuntivo in questione fosse stato nuovamente notificato anche all'erede e nuovo condomino. Il Giudice campano ha quindi respinto l'opposizione sul punto.
Implicazioni legali dell'opposizione al decreto ingiuntivo
Nella sentenza in commento il Tribunale di Salerno ha in primo luogo rimarcato come il decreto ingiuntivo costituisca un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, solamente a seguito dell'opposizione, instauratosi il contraddittorio tra le parti, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
La cognizione del giudice dell'opposizione non è peraltro limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio, ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria e al rapporto controverso.
E' stato quindi opportunamente ricordato anche che, qualora l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo sia integralmente respinta, con sentenza che pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. Cass., sez. III, 27/08/2013, n. 19595; Cass., sez. III, 29/12/2023, n. 36537).
Sotto il profilo formale, è vero che l'art. 654 comma 2, c.p.c., dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, purché nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.
Tuttavia, qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio, occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio normativo sopra indicato, secondo il quale ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 8150 del 29 marzo 2017).
Più di recente è stato altresì ribadito che in caso di titolo esecutivo giudiziale formatosi nei riguardi di un condominio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (cfr. Cass. civ., 27 giugno 2022, n. 20590).
La Suprema Corte, infatti, ha espressamente statuito che se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio.
Il singolo comproprietario, infatti, deve essere messo in grado non solo di conoscere quale è il titolo in base al quale potrebbe essere avviata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto di cui all'art. 480 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 8150/2017).
Il Tribunale di Salerno ha quindi evidenziato che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 19595 del 27 agosto 2013).
Dunque, nel caso in cui sia rigettata l'opposizione a un decreto ingiuntivo non esecutivo, la sentenza che definisce il giudizio non costituisce titolo esecutivo per gli importi liquidati nel decreto stesso, ma solo per il capo contenente l'eventuale condanna alle spese a carico del debitore opponente.