Ai sensi del secondo comma dell’art. 1129 c.c. “ l'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea”.
Al di là del fatto che la norma consente all’assemblea di interrompere in ogni momento il rapporto, l’altro aspetto importante è la circoscrizione temporale di durata dello stesso.
In questo contesto tale disposizione va letta assieme al secondo comma dell’art. 1130 c.c., il quale, riferendosi ancora all’amministratore, specifica che “ egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione” (art. 1130, secondo comma, c.c.).
I conti della gestione si distinguono in due diversi documenti:
a)il rendiconto consuntivo, che ha la funzione di riepilogare e ripartire tra tutti i condomini le spese affrontate nell’anno appena trascorso;
b)il rendiconto preventivo, che ha lo specifico compito di individuare e suddividere tra i comproprietari i costi per l’anno (di gestione) successivo.
Nell’uno e nell’altro caso la loro approvazione da parte dell’assemblea, se avvenuta regolarmente, gli dà forza tale da poter consentire all’amministratore di agire giudizialmente contro i condomini che, sulla base di quei prospetti contabili, dovessero risultare morosi (art. 63 disp. att. c.c.).
Riepilogando: l’amministratore viene nominato dall’assemblea, che può revocarlo in ogni momento, e dura in carica un anno. Al termine di questo periodo egli è tenuto a presentare il conto della propria gestione alla stessa assemblea, che, dopo averlo analizzato, deciderà se approvarlo o meno.
Ciò che la legge non dice è entro quanto tempo dalla scadenza dell’incarico l’amministratore dovrà rendere il conto della sua gestione.
Un esempio, la cui attualità è evidente, ci aiuterà a comprendere al meglio quanto appena detto. S’ipotizzi che l’anno di gestione coincida, come spesso accade in ambito condominiale, con l’anno solare. In sostanza l’anno contabile va da Gennaio a Dicembre.
Ciò vuol dire che al 31 dicembre scade l’anno di gestione e l’amministratore deve rendere conto del proprio operato. Entro quanto tempo? In sostanza quanto tempo avrà per convocare l’assemblea ordinaria.
La risposta, che può lasciare spiazzati, salvo diversa indicazione del regolamento di condominio, è molto semplice: due anni.
Il perché di quest’affermazione è molto semplice: il codice non pone scadenze ma il terzo comma dell’art. 1129 c.c. specifica chiaramente che l’amministratore può essere revocato dal proprio incarico, su ricorso giudiziale che ogni condomino può presentare, “ se per due anni non ha reso il conto della sua gestione”.
Ciò naturalmente non vuol dire che prima non possa farsi nulla. Si può giungere ad una revoca assembleare che, come detto, può avvenire in ogni momento, o diversamente, qualora ve ne siano le condizioni, può giungersi ad una domanda di revoca giudiziale per fondati sospetti di gravi irregolarità.
In ogni caso, sebbene la legge non dica se, scaduto l’anno di gestione i conti debbano essere resi entro un tot di tempo, è sempre auspicabile che l’amministratore, in ragione del generico dovere di diligenza che ne deve connotare i comportamenti, agisca in tal senso nel minor tempo possibile.