Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Energia elettrica ad uso residenziale: si applica l'aliquota iva agevolata del 10%

Il condominio costituito da unità immobiliari ad uso domestico è soggetto ad un regime fiscale favorevole. Eventuali immobili ad uso diverso compresi nell'edificio possono non inficiare tale regime.
Avv. Adriana Nicoletti 
20 Set, 2024

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7369 in data 23 luglio 2024 ha aggiunto un ulteriore tassello al quadro che definisce il regime IVA da applicare ad un Condominio per la fornitura di energia elettrica sulle parti comuni dello stabile.

La decisione non si è discostata dalla precedente giurisprudenza ed ha pescato anche nelle varie determinazioni dell'Agenzia delle Entrate, più volte chiamata ad esprimere pareri sui contrasti insorti tra i contribuenti ed i fornitori dei servizi in merito all'entità della relativa tassazione applicabile.

Regime IVA per il condominio sulla fornitura di energia elettrica

Un condominio pluriscale, costituito da unità immobiliari ad uso abitativo, box pertinenziali alle medesime ed alcuni negozi (con accesso diretto dalla via pubblica e scollegati dai servizi o parti comuni, quali illuminazione, riscaldamento ed acqua calda sanitaria), nonché dotato di differenti contatori per la fornitura di energia elettrica comune riferibili alle singole scale, citava in giudizio il relativo gestore per avere questi applicato sul consumo di energia, riguardante le parti ed i servizi comuni, non l'aliquota IVA agevolata del 10%, ma quella del 22%. In conseguenza l'attore chiedeva la restituzione della somma indebitamente versata.

Il convenuto, nel merito, dichiarava la correttezza del proprio operato, invocando in proprio favore due risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda attrice fondando la propria decisione sul D.P.R. n. 633/1972 ed in particolare sulla relativa Tabella A - Parte terza, n. 103, che ha riservato, in primis, all'energia elettrica per uso domestico l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%.

Parallelamente, il giudice meneghino ha richiamato alcuni pareri/circolari dell'Agenzia delle Entrate dai quali risulta che hanno diritto a tale agevolazione quei "soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l'energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione".

Dagli atti del giudizio era emerso, in modo incontestabile, sia che il Condominio utilizzava l'energia elettrica con le modalità indicate dall'Agenzia, sia che nel corso della somministrazione il gestore dell'energia aveva, unilateralmente, variato la misura dell'aliquota IVA, posta a carico del contribuente, portandola dall'iniziale 10% al 22%. Tutto ciò malgrado la fattispecie riguardasse un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di energia esclusivamente per uso domestico o esclusivamente residenziale, anche alla luce del fatto che - come evidenziato - i pochi negozi che contribuivano a costituire il condominio erano del tutto estranei alla somministrazione in essere in quanto dotati di utenze indipendenti.

Considerazioni sulle implicazioni fiscali dell'aliquota IVA agevolata

La decisione del Tribunale di Milano è stata assunta sulla scorta tanto di una normativa chiara, come quella richiamata espressamente nel D.P.R. n. 633/1972, quanto sulla base di alcuni pareri emessi dall'Agenzia delle Entrate in riscontro ad interpelli su questioni similari.

Chiarito dalla stessa normativa quale sia il significato di "uso domestico" ai fini delle agevolazioni IVA è interessante fare due brevi osservazioni in merito ad altrettante problematiche che si potrebbero presentare nel rapporto tra consumatore (nella specie: il Condominio) ed ente erogatore del servizio.

In primo luogo, si pone il problema di individuare, nell'ambito di un contrasto tra i due soggetti in questione, a chi spetti l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per godere del regime agevolato IVA.

La questione non sfugge all'applicazione dell'art. 2697 c.c. applicabile, secondo una consolidata giurisprudenza, anche in materia di agevolazioni fiscali e, in particolare, di aliquote IVA agevolate (Cass. Sez. Tributaria, ord., 9 marzo 2021).

È stato, infatti, affermato che "in materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione".

Nella fattispecie in esame tale onere era stato pienamente assolto dal condominio, risultando pacifico ed incontestato che questi utilizzava l'energia elettrica "contrattualizzata con l'Ente" per uso esclusivamente residenziale.

La seconda questione concerne la convivenza, in uno stesso condominio, di immobili a destinazione residenziale e diversa. A parere dell'Agenzia l'espressione "uso domestico" deve essere interpretata in modo restrittivo quando vi sia una situazione promiscua dell'utilizzazione del servizio, che imponga l'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'intera fornitura, allorché sia impossibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per gli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori.

Si tratta, in pratica, di fare riferimento ad un criterio oggettivo e non soggettivo per la determinazione del consumo di energia riferibile, appunto, all'uso domestico.

In buona sostanza ciò che conta ai fini dell'agevolazione in questione è la completa autonomia di eventuali utenze commerciali dai servizi condominiali, che si può configurare solo nel caso in cui le stesse non siano in alcun modo collegate né ai servizi comuni né a parti comuni del condominio del quale, tuttavia, possano essere parte.

Ancora una volta, nella fattispecie, le unità commerciali si erano trovate in posizione tale da non impedire al condominio, nella parte relativa all'uso domestico, di godere dell'IVA agevolata.

Al centro della problematica si pone, infine, la persona dell'amministratore il quale, titolare delle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c., deve controllare se l'ente erogatore del servizio abbia applicato al condominio l'aliquota Iva corretta.

A questo proposito va evidenziato che quando il condominio è obbligato ad affidare la gestione ad un amministratore (art. 1129, co. 1, c.c.) il contratto di fornitura dell'energia elettrica deve essere sottoscritto dall'amministratore che rappresenta il tramite tra i due soggetti, condominio e fornitore, e che agisce a nome e per conto del primo.

Tuttavia, se la scelta del fornitore non rientra nelle attribuzioni dell'amministratore rappresentando, invece, una delle prerogative dell'assemblea che sceglierà la migliore opzione sul mercato (salvo eventuale ratifica dell'operato dell'amministratore che abbia deciso unilateralmente), va detto che una volta che la fase contrattuale sia stata conclusa la successiva gestione del contratto è posta a carico del rappresentante del condominio.

E questa fase, pertanto, comprende sicuramente il controllo dei costi posti a carico del condominio dal fornitore, tra i quali, naturalmente, si annovera quello relativo all'applicazione della corretta aliquota IVA.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 23 luglio 2024 n. 7369
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


Iva agevolata per videocitofono

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali: quando si applica l'aliquota agevolata del 10%?. La legge riserva alcune agevolazioni fiscali a favore di chi intenda ristrutturare