Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Inquinamento elettromagnetico: Occorre la prova dell'effettiva propagazione delle onde presso gli immobili abitati

In materia di inquinamento elettromagnetico, la prova dell'effettiva occupazione degli immobili abitati diventa fondamentale per l'applicazione dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
Ott 28, 2016

La Corte d'Appello di Venezia ha stabilito principi importanti relativamente ai contenziosi tra le emittenti radiotelevisive e gli enti locali in materia di inquinamento elettromagnetico.

Aggiornamento normativo ---> Inquinamento elettromagnetico. Nuovi vincoli per l'assorbimento delle onde da parte degli edifici.

"In tema di inquinamento elettromagnetico il più restrittivo parametro di legge (6 V/m) deve applicarsi solo nel caso in cui le abitazioni esistenti presso i siti trasmissivi risultino effettivamente abitate".

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Venezia con la pronuncia del 26 settembre 2016 n. 2129 in materia di inquinamento elettromagnetico.

I fatti di causa.

Tizio, legale rappresentante pro tempore di una Radio, con ricorso, si opponeva dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa avverso l'ordinanza emessa dal Comune.

Nel caso in esame, la P.A. aveva ingiunto alla società radiofonica il pagamento della somma di oltre 25 mila euro a titolo di sanzione amministrativa conseguente la violazione del disposto dell'art.2, comma II, D.L. n.5 del 23.1.2001, convertito in L. 20.3.2001, n.66.

La sanzione riveniva dall'accertamento effettuato dall'ARPAV basato sull'inottemperanza all'ordine di riconduzione dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto radiofonico entro i limiti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente con D.M. n.381/98.

Avverso tale ordinanza, preliminarmente, l'opposizione si basava sull'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione (2006); nel merito, invece, venivano contestate l'eccesso di potere e l'inadeguatezza dei parametri di riferimento utilizzati per la misurazione dei campi elettromagnetici. In primo grado, il tribunale adito rigettava il ricorso.

Contro tale provvedimento, il ricorrente proponeva appello alla Corte territoriale di Venezia.

Antenne in condominio. Analisi di alcune problematiche

La sanzione del trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi e la prescrizione amministrativa.

L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 5 del 23 gennaio 2001 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi") prevede che "Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti.

I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria… da lire 50 milioni (25 mila euro) a lire 300 milioni (150 mila euro), irrogata dalle regioni e dalle province autonome".

Quanto alle prescrizioni amministrative, l'art. 28 della legge 689/81 prevede che

"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile
".

Misure del livello di onde elettromagnetiche nell'ambiente. Le onde elettromagnetiche sono il fenomeno fisico attraverso il quale l'energia elettromagnetica può trasferirsi dà luogo a luogo per propagazione.

L'uso sempre crescente delle nuove tecnologie ha portato negli ultimi decenni a un aumento sul territorio nazionale della presenza di sorgenti di campo elettrico, campo magnetico e campo elettromagnetico rendendo sempre di maggiore attualità la problematica dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti.

Premesso ciò, il Decreto Interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998, in tale materia ha fissato i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da antenne e ripetitori per telefonia mobile ed emittenza televisiva, nell' intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz escludendo quindi le frequenze utilizzate per il trasporto dell'energia elettrica (50 Hz).

In particolare, il decreto è importante per aver introdotto un ulteriore "obiettivo di qualità" fissando il limite di 6 V/m (0,1 W/m2) in corrispondenza dei punti, negli edifici, in cui la permanenza continuativa delle persone supera le quattro ore.

E` importante sottolineare che i limiti riportati nelle normative di protezione sanitaria derivano sempre da un'analisi attenta della bibliografia esistente e dall' introduzione di molti fattori di sicurezza.

Infatti i livelli di campo ai quali è consentita l'esposizione della popolazione risultano essere 7 volte inferiori al valore al di sotto del quale gli enti di studio internazionali non hanno mai riscontrato effetti nocivi alla salute documentati in modo scientifico.

Se le antenne per telefonia cellulare sono troppo rumorose l'impresa proprietaria dell'apparato è tenuta al risarcimento

Il ragionamento della Corte di Appello di Venezia.

Secondo la Corte territoriale, la condotta prevista e punita dall'art.2, comma secondo, D.L. n.5 del 23 gennaio 2001 non era quella consistente nel superamento dei limiti e dei valori stabiliti in attuazione dell'art.1, comma 6, lettera a), n.15), della legge 31.7.1997, n.249 e del D.M. n.381/1998, ma piuttosto, per quella che era la chiara previsione normativa e contestazione contenuta nel verbale di accertamento di illecito amministrativo del 21.12.2006, notificato il 28/29.12.2006; invero, la violazione dell'inosservanza dell'ordine di riduzione a conformità emesso dal Presidente della Regione.

Sicché, ai fini del computo del termine prescrizionale, la relativa prescrizione non era intervenuta.

Quanto agli aspetti legati al merito della questione, era pacifico che l'immobile presso il quale vennero effettuate dall'ARPAV le misurazioni (sia prima del provvedimento amministrativo col quale il presidente della Regione Veneto impose alla emittente radiofonica la riconduzione dei campi elettromagnetici generati dall'impianto in questione e sia dopo il procedimento amministrativo sfociato nella ordinanza-ingiunzione opposta) fosse completamente disabitato e versasse in stato di evidente e prolungato abbandono.

Proprio su tale aspetto, nel precedente giudizio, non erano stati riscontrati elementi di sorta che potessero

consentire di affermare (o di escludere)di un concreto ed attuale utilizzo dell'edificio o di una precisa destinazione urbanistica dell'immobile, che implicassero la permanenza di persone al suo interno o nelle sue immediate adiacenze per periodi superiori alle 4 ore giornaliere; di conseguenza,non trovava giustificazione l'adozione del parametro valutativo di 6 V/m, inopinatamente assunto dall'organo accertatore, in luogo di quello di 20 V/m (che non risulta superato dall'impianto oggetto dell'accertamento).

Ed ancora, sulla base del materiale probatorio non vi erano elementi tali da conoscere la destinazione concreta ed attuale né quella urbanistica posseduta dall'immobile, e per tali ulteriori motivi, non poteva darsi incondizionata prevalenza alla salvaguardia del 'bene salute', nel grado più accentuato assicurato dal rispetto del valore più restrittivo di 6 V/m.

In conclusione. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, in totale riforma della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha accolto il ricorso di Tizio e per l'effetto ha annullato l'ordinanza emessa dal Comune.

Si ringraziano l'Avv. Gianluca Barneschi e la redazione di www.millecanali.it per l'invio della sentenza.

Sentenza
Scarica Corte di Appello di Venezia del 26 settembre 2016 n. 2129
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento