Correva il giorno 13 maggio 2020 quando il Governo approvava il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020).
In quei giorni tra l'approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, giorni febbrili visto che il d.l. riguardava il famigerato superbonus 110%, circolavano bozze del decreto.
Bozze nelle quali, quasi tutte, v'era una norma che riguardava lo spostamento del termine di presentazione del rendiconto dal 30 giugno, termine che tutti noi sappiamo è rimasto, a fine anno.
Una norma di buon senso, che serviva a chiarire un qualcosa di già abbastanza chiaro, ma non certissimo.
Quella norma, l'art. 219-bis o giù di lì, come per magia sparì dal testo ufficiale. Che beffa!
Lo segnalammo, allora, ma si disse, forse per stizza verso quella notizia, forse per pia illusione di un ravvedimento operoso, che la norma non era sparita, era stata spostata (sic!) dal decreto-legge appena approvato alla legge di conversione del decreto Liquidità. Qualcuno l'hai mai vista? Recuperiamo il famoso velo pietoso.
Poi, correva il 30 maggio, si disse che quella norma rendicovid, ci verrebbe da chiamarla, sarebbe stata reintrodotta sotto forma di emendamento al testo del dl rilancio, nel frattempo all'esame della Camera dei Deputati.
Ed in effetti così è stato: tra gli 8 mila e passa emendamenti v'era anche qualcosa sul rendiconto.
Scolpito nel marmo resterà il tentativo di non vietare all'amministratore di ricevere i clienti A studio. Altro velo pietoso sull'uso della preposizione.
Torniamo a noi: l'emendamento rendicovid? Mai pervenuto ad un serio esame da parte dell'aula. S'è buttato via il bambino con l'acqua sporca, per restare ai proverbi.
Approvato il decreto Rilancio oltre metà luglio e trascorsa la dead line del 30 giugno (28 giugno per la precisione, contando 180 giorni ex art. 1130 c.c.) per la convocazione di assemblee con esercizi di gestione chiusi al 31 dicembre, viene da dire una cosa: la ridda di voci, l'esultanza per norme che sembravano già vigenti, la frenesia nello scrivere proposte emendative di dubbio valore, a cosa ha portato?
È davvero necessaria un'attività di lobbying per ottenere l'ovvio? Badate che qui non stiamo parlando di far rimuovere una buca da una sconosciuta strada di periferia chi se ne accorge, se non il comitato di quartiere? Qui il riferimento è all'attività di centinaia di migliaia di professionisti: il paragone andava fatto con una voragine.
E della voragine dovrebbero avvedersi tutti, sennò che governo del territorio c'è? Ecco, allora che, il lobbista, nel nostro caso, avrebbe potuto incidere su come si sarebbe dovuto scrivere la norma rendicovid, ma non sulla necessità di prendere un provvedimento necessario.
La domanda, a questo punto, sorge spontanea: se il legislatore si dimentica pressoché sistematicamente dell'amministratore di condominio, forse non è davvero una priorità?
No, non è così?
Ma allora come mai chi vorrebbe le leggi non riesce a farsi sentire? Esistono davvero lobbisti del settore della gestione immobiliare? O più che altro oltre agli studiosi e professionisti di settore abbiamo degli aspiranti influencer? Sarebbe utile rifletterci.
Ma torniamo a noi, al focus, all'amministratore dimenticato ed al suo rendicovid.
Che cosa può dire, nell'annus domini 2020, il giorno 21 luglio e quelli seguenti l'amministratore condominiale che si vede richiedere alle volte compulsivamente la convocazione dell'assemblea?
Qui non formiamo scuse, né suggestioni. Senza pretesa di esaustività elenchiamo le principali ragioni che rappresentano un fondato motivo di ritardo. Ragioni obiettive e soggettive, date dal quadro generale e dalla singola situazione di studio, dalla grandezza del condominio all'assenza di spazi utili per riunirsi.
Rendicovid, nessun ritardo, solo un rinvio necessario
L'amministratore, quello che svolge l'attività di gestione quale professione organizzata, difficilmente potrà essere additato quale inadempiente. La legge sarebbe stata utile, la norma rendicovid sarebbe stata utile, a farci sostituire l'avverbio "difficilmente" con quello "non".
Siccome così non è, facciamo di necessità virtù.
- il periodo marzo - maggio ha bloccato tantissime attività, rallentando grandemente anche quella di gestione immobiliare (dopo il dpcm 22 marzo 2020 è stato perfino dubbio se l'amministratore potesse lavorare);
- la Fase 2 è iniziata il 17 maggio e solo da allora è possibile convocare assemblee, sebbene più di qualcuno, per qualche giorno, era incredulo;
- l'assenza quasi totale di indicazioni (il tutto si è limitato ad una FAQ stringata sul sito del governo) ha reso difficile comprendere dove poter convocare le assemblee;
- i condomini che non hanno adeguati spazi aperti a contenere il numero potenziale di partecipanti pari a tutti i condomini dovevano essere convocati in spazi chiusi anch'essi idonei;
- non era facile reperire la disponibilità di questi spazi;
- i costi non erano compatibili con la situazione economica del condominio; spendere 800-1000 euro o più non era possibile;
- convocare l'assemblea da remoto era e resta un terno al lotto, se tutti i condòmini non partecipano;
- l'amministratore professionista non gestisce un solo condominio, ma spesso decine se non centinaia.
Dare priorità alle reali urgenze può aver fatto sì che il condominio Alfa abbia visto convocata la propria assemblea e quello Beta no.
Nessun problema: l'amministratore deve o no agire con la diligenza del buon padre di famiglia che va valutata anche nell'ambito complessivo della sua attività?
- la specifica realtà locale, al di là delle attività consentite dalla legge, consigliava un surplus di prudenza;
- l'ipotesi più nefasta, ma in tempi di pandemia non escludibile: ho avuto il covid e per questo non ho presentato il rendicovid, ma è virus che l'ha presentato a me.
Queste le principali ragioni; motivi spendibili coi condòmini o finanche nella, speriamo denegata, ipotesi di richiesta di revoca giudiziale per ritardo nella presentazione del rendiconto.
È buona norma, comunque, che l'amministratore dia conto ai condòmini del suo operato inviando il rendiconto redatto o eventualmente mettendolo a disposizione presso lo studio (i clienti possono essere ricevuti IN studio) per chi volesse averne copia o semplicemente prenderne visione.