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Elettricità per mezzo del contatore del costruttore: chi paga?

Chi è responsabile del pagamento delle bollette elettriche quando l'energia è fornita tramite il contatore del costruttore? Analizziamo la questione della solidarietà tra condòmini e costruttore.
Avv. Marco Borriello 
Mag 23, 2022

Per procedere alla costruzione di un fabbricato, il costruttore ha, inevitabilmente, bisogno della fornitura elettrica. Per questo motivo, viene installato il cosiddetto contatore di cantiere che serve a ogni scopo.

Ebbene, può capitare che, una volta costruiti e consegnati gli appartamenti, questi ricevano l'energia necessaria ai bisogni quotidiani tramite tale contatore. Ciò in attesa di stipulare il contratto direttamente con il fornitore e di avere, perciò, il proprio terminale.

In tale circostanza, il costruttore anticiperebbe il pagamento delle fatture e i singoli proprietari lo rimborserebbero.

Ovviamente, si sta parlando di una situazione temporanea, anche se non è detto che tale condizione non possa protrarsi per lungo tempo.

È ad esempio ciò che è accaduto nella vicenda risoltasi, almeno per ora, con la recente sentenza n. 2013 del 10 maggio 2022 della Corte di Appello di Napoli. Infatti, sia in primo che in secondo grado, si sono scontrati i proprietari di un fabbricato e l'impresa, in merito al rimborso di una fattura per l'energia elettrica fornita all'intero edificio, anticipata dal costruttore e mai saldata dai condòmini.

Approfondiamo meglio, però, cosa è accaduto in questo complesso immobiliare in provincia di Napoli.

Chi paga l'energia elettrica dal contatore del costruttore?

Alcuni anni orsono, un'impresa edile, previa concessione, aveva realizzato un fabbricato composto da 28 unità immobiliari. A quanto pare, però, in fase di ultimazione della struttura, l'Enel manifestava la difficoltà di installare tanti contatori quanti erano necessari per i vari utenti.

Per questo motivo, per dare energia ai vari immobili privati, si allacciava al contatore del costruttore.

In sostanza, quindi, per un certo periodo, la fattura dei consumi era intestata ed arrivava all'impresa. Questa provvedeva al pagamento per poi farsi rimborsare dai titolari dei vari immobili.

Col tempo, però, questo meccanismo si era incrinato sino al punto che, per una fattura non saldata del 2004, il costruttore era stato costretto a versare circa 26.000 euro, mai ricevute dai condòmini.

Ne scaturiva, perciò, l'inevitabile azione di recupero, promossa dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, al termine della quale l'ufficio concludeva per il rigetto della domanda. Secondo, il magistrato, infatti, non era stato possibile definire in che misura avrebbero dovuto contribuire al pagamento i vari proprietari dell'edificio, tenuto conto, altresì, che l'energia fornita era servita anche allo stesso costruttore per completare le opere e chiudere, definitivamente, il cantiere.

In sede di appello, l'impresa tentava di ribaltare il verdetto, auspicando una migliore valutazione dei fatti e degli aspetti giuridici della vicenda.

In effetti, l'impugnazione ha avuto un esito positivo, visto che la Corte di Appello di Napoli ha riformato la prima sentenza, ha accolto la domanda e ha condannato le parti convenute al pagamento delle spese di entrambi i procedimenti.

Elettricità per mezzo del contatore dell'impresa: è un contratto di somministrazione?

Nel contratto di somministrazione, ex art. 1559 c.c., tipicamente riferibile all'ipotesi in cui si necessita dell'energia elettrica, si riceve una prestazione continuata, definita fornitura, in cambio di un corrispettivo versato all'emissione della bolletta/fattura.

Si realizza, perciò, un rapporto giuridico con caratteristiche completamente diverse rispetto a quello instauratosi tra i protagonisti della vicenda in commento.

È errato, infatti, pensare che usufruire dell'elettricità mediante il contatore del costruttore possa configurare un contratto simile a quello tipico.

Nel caso de quo, l'impresa, quale tramite materiale tra la società di fornitura e i condòmini dell'edificio, non ha somministrato alcunché e tanto meno ha percepito alcun compenso. La stessa si limitava ad incassare l'importo della fattura e a non pretendere altro versamento.

Perciò, in ragione di tali presupposti, a quale titolo il costruttore avrebbe potuto avere il rimborso di ogni bolletta anticipata?

Elettricità per mezzo del contatore dell'impresa e solidarietà passiva coi condòmini

Secondo la Corte di Appello di Napoli, il contratto perfezionatosi tra il fornitore dell'energia elettrica, l'impresa titolare del contatore e i condòmini del fabbricato era di natura atipica. Nonostante ciò, era comunque meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.

Più in particolare, l'ufficio campano ha riconosciuto una solidarietà passiva tra il costruttore e i singoli proprietari che usufruivano della fornitura mediante il contatore del primo. Tale solidarietà si manifestava nei riguardi della società erogatrice della prestazione «volendo aderire alla tesi della natura solidale dell'obbligazione, il problema di fondo, rilevato anche dal giudice di primo grado, ovvero la impossibilità di individuare la reale contabilizzazione dei consumi effettivi, può essere superato ritenendo, in assenza di diversi e contrari elementi, tutti i condomini titolari (pro quota in parti uguali) dell'obbligo di pagare l'importo complessivo».

L'Enel, perciò, avrebbe potuto chiedere l'intero importo della bolletta a tutte le parti del contratto. Qualora una di esse, come avvenuto, provvedeva al pagamento della fattura, questa aveva il diritto al rimborso delle rispettive quote nei riguardi degli altri condebitori.

Tali quote erano, infine, da quantificarsi in parti uguali, ex art. 1298 c.c., non essendo possibile stabilire, altrimenti, l'attribuzione specifica dei consumi per ogni singolo condòmino «Detta conclusione discende dall'applicazione della presunzione fissata dal comma 2 dell'articolo 1298 c.c., a mente del quale le parti di ciascun condebitore si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Nella specie, infatti, in assenza di altri accordi specifici, l'importo complessivo va diviso tra i proprietari degli immobili».

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Sentenza
Scarica App. Napoli 10 maggio 2022 n. 2013
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