L'Ade sulla cessione del credito a uno di più fornitori nell'ecobonus
Con la risposta all'interpello n. 425 dell'1 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate risponde al seguente quesito posto da un contribuente: nel caso di interventi agevolati con ecobonus e di committenza a più fornitori, qualora la cessione della detrazione sia effettuata solo verso uno di questi, è cedibile solo la quota corrispondente alla sua prestazione o anche la quota di credito spettante all'altro fornitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia interessato ad acquisire il credito?
Anticipiamo fin d'ora che la risposta per l'AdE è che sì il fornitore cessionario può "acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente".
Cessione ante e post Decreto Rilancio, la deroga
La norma di riferimento è quella di cui all'art. 14, co. 2sexies D.L. n. 63/2013, che prevede che per le spese sostenute per interventi di ecobonus, invece della detrazione, i soggetti beneficiari (quelli diversi da quelli indicati al comma 2-ter, rientranti in specifiche ipotesi) "possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari." La norma rinvia per le modalità di attuazione all'emissione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (emanato poi con prot. n 165110 del 28 agosto 2017, e, e prot. n. 100372 del 18 aprile 2019, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari, possibilità ammessa successivamente all'introduzione della cessione in parola).
Si tratta quindi di uno di quei casi per cui la cessione era già prevista prima del Decreto Rilancio e per i quali quindi il Decreto Rilancio - introducendo una forma di cessione, quella stranota a tutti, diversamente regolata e di ambito più amplio, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 - ha disposto la deroga.
Parliamo dunque di una norma a cui il Decreto Rilancio ha derogato. Dunque per il periodo 2020 e 2021 si applicano le norme previste dal Decreto Rilancio.
Ma chi ha sostenuto le spese prima del Decreto Rilancio, salvo diversa previsione, deve fare riferimento alle norme precedenti.
Più fornitori e un solo cessionario: quanto può essere il credito cedibile?
La questione posta dal contribuente è quindi se chi sostiene le spese per gli interventi che rientrano nell'agevolazione dell'ecobonus (v. art.14 D.L. n. 63/2013), in presenza di più fornitori di cui solo alcuni sono disponibili ad acquistare il credito "potrà cedere a quest'ultimi l'intero credito generato dall'intervento, suddividendolo tra di loro in proporzione al rapporto delle spese sostenute nei confronti dei soli fornitori acquirenti".
Il dubbio è dato, per l'istante, dall'espressione suindicata adottata dal Provvedimento n. RU 100372 del 2019 ove si legge che "in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore."
Spiega l'Agenzia che con tale espressione è stato regolato il caso in cui la cessione sia disposta in favore di più fornitori: in tal caso dunque essa deve essere, "nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti".
Alla luce di ciò quindi, l'Ade ritiene che il fornitore cessionario "possa acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito".
Più fornitori e cessione ad uno solo nel Decreto Rilancio
Possiamo trarre le stesse conclusioni per la cessione del Decreto Rilancio?
Abbiamo detto che il Decreto Rilancio ha espressamente derogato alle norme preesistenti sulla cessione nelle detrazioni (per ecobonus e sismabonus). Quindi per il periodo previsto dal Decreto si applicano le norme ivi previste dal Decreto.
Si evidenzia che anche nel provvedimento attuativo alla cessione del Decreto Rilancio (Prot. n. 283847/2020) troviamo un'espressione simile a quella vista su e cioè (al punto 3.3, secondo periodo) che: "In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi."; ma questa espressione si riferisce al calcolo della detrazione spettante al contribuente e non della quota da questi cedibile.
In ogni caso, il provvedimento dell'1 ottobre qui in esame si esprime solo sulla cessione dell'ecobonus ante Decreto Rilancio, senza proferire parola su quello attuale. Vale dunque la pena essere prudenti e attendere i chiarimenti che verranno.
Qui il provvedimento <=