Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul Decreto legge cd. Manovrina (AC. 4444-A) con 315 sì 142 no e 5 astenuti. Il voto sul provvedimento si terrà domani; successivamente si passerà al Senato per la Seconda lettura. Il decreto legge deve essere convertito in legge entro il prossimo 23 giugno 2017.
Riportiamo una scheda di lettura, che comprende una sintesi degli emendamenti di tutte le modifiche introdotte durante l'esame in V° Commissione Bilancio che interessano il settore immobiliare.
CESSIONE DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONDOMINI. Si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni.
In particolare si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari).
La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (modifiche all'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).
Si ricorda che il comma 2-ter all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (prorogato al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 2, lett. a)) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
I soggetti incapienti a cui è stata attribuita tale facoltà sono quelli indicati dall'articolo 11, comma 2 (pensionati), dall'articolo 13, comma 1, lettera a) (lavoratori dipendenti), e comma 5, lettera a) (lavoratori autonomi), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).
Si ricorda che in attuazione della norma modificata dall'emendamento in esame è stato adottato il provvedimento del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.
Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell'ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75 per cento).
A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte dell'ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all'articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).
PIGNORAMENTI IMMOBILIARI. Si introduce il comma 1-ter all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, volto a garantire la validità dell'atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell'atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l'atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.
L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ed è dunque esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta (ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011).
FINE DEL PERIODO SPERIMENTALE DELLA MEDIAZIONE. Si modifica l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 stabilizza nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria
INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE. si provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.
Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.
I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. I commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la copertura finanziaria della predetta disposizione.
RISPUTANO I VOUCHER ANCHE PER I LAVORI CONDOMINIALI. Si introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.
Per quanto concerne le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
LOCAZIONI BREVI: AL VIA UN NUOVO REGIME FISCALE. Dal primo giugno entrerà in vigore l'imposta speciale che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutti gli affitti brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
La nuova imposta andrà a sostituire quella dell'Irpef e quella di registro che chi affitta è chiamato a pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi.
CAMBI DESTINAZIONE D'USO. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo saranno consentiti anche in caso di cambi di destinazione d'uso. questo emendamente cerca di placere il caos provocato dalla recente interpretazione dalla Corte di Cassazione con la sentenze n°.6837/2017 che ha affermato che il cambio di destinazione d'uso è qualificabile come un intervento di ristrutturazione pesante, per il quale è necessario il permesso di costruire. L'emendamento proposto riscrive la definizione di "interventi di restauro e risanamento conservativo". All'interno di questi lavori, saranno ammessi anche i cambi di destinazione d'uso a condizione che siano conformi con lo strumento urbanistico generale e i piani attuativi e che rispettino le caratteristiche dell'edificio.