L'obbligo di formazione dell'amministratore condominiale deve ritenersi assolto ove al momento della nomina da parte dell'assemblea lo stesso abbia effettivamente svolto un corso di aggiornamento professionale. Non può infatti ritenersi che vi sia un generale e perentorio termine di scadenza annuale, da molti indicato al 9 ottobre, entro cui assolvere a tale dovere.
Inoltre il fatto che l'amministratore, al momento dell'incarico, abbia richiesto un compenso in misura inferiore ai valori medi di mercato non è di per sé causa di invalidità della deliberazione di nomina.
Questa la risposta fornita dal Tribunale di Venezia, con la recente sentenza n. 1939 del 6 novembre 2023, ad alcuni dei motivi di impugnazione sollevati in relazione alla delibera di nomina dell'amministratore di un supercondominio.
L'obbligo formativo dell'amministratore: scadenza. Fatto e decisione
Nella specie un condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, aveva impugnato la delibera di nomina dell'amministratore del supercondominio di cui faceva parte, sollevando diversi motivi di invalidità.
Il Tribunale di Venezia, senza però porsi il problema della legittimazione ad agire del condominio attore (stando alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritarie avrebbero in realtà dovuto essere i singoli condòmini a impugnare la suddetta delibera) è entrato nel merito della controversia e ha comunque respinto la domanda.
Tra le varie contestazione del condominio attore vi era quella per cui la delibera in questione sarebbe stata invalida perché l'amministratore aveva conseguito l'attestato relativo alla formazione/aggiornamento annuale soltanto in data 16/11/2018, quindi oltre il termine annuale del 9 ottobre che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato perentorio.
Il Giudice ha tuttavia ritenuto del tutto infondata l'eccezione, evidenziando come l'unico motivo addotto dal condominio a sostegno della tesi della perentorietà del termine di formazione annuale sarebbe stato quello per cui in data 09/10/2014 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 142/2014, che ha appunto introdotto gli obblighi formativi annuali per gli amministratori condominiali.
Il tribunale ha tuttavia ritenuto che da questo semplice dato testuale non si possa ricavare l'esistenza di un termine perentorio annuale per l'assolvimento di tale obbligo.
Il Giudice ha ritenuto vieppiù irragionevole tale interpretazione, ritenendo al contrario che il termine per ottemperare agli obblighi formativi annuali, in assenza di una specifica indicazione legislativa, debba essere volta per volta stabilito in relazione alla data in cui sia stato assolto l'obbligo formativo nell'anno precedente o, tutto al più, rapportato a ciascun anno solare.
Quel che più importa, secondo il Tribunale di Venezia, è che l'amministratore, prima di assumere un incarico, abbia adempiuto agli obblighi formativi su di esso gravanti per l'anno in corso. La finalità dell'articolo 71-bis Disp. att. c.c. è infatti soltanto quella di prevedere che l'incarico di amministratore sia svolto solo da chi cura, con cadenza annuale, la propria formazione/aggiornamento professionale.
Nella specie l'amministratore nominato dal supercondominio risultava che avesse comunque assolto agli obblighi formativi prescritti alla data dell'adozione della delibera assembleare di nomina.
Il Tribunale di Venezia ha anche respinto l'ulteriore motivo di impugnazione per il quale, avendo l'amministratore richiesto un compenso eccessivamente basso, tale circostanza non avrebbe deposto a favore delle sue competenze.
In questo caso il Giudice ha avuto buon gioco nell'evidenziare che, in assenza di vincoli tariffari obbligatori, la determinazione del compenso dell'amministratore condominiale è del tutto libera, a nulla valendo ogni contraria argomentazione fondata sulle letture integrative del dettato normativo di riferimento, in quanto l'art. 1129 c.c. prevede unicamente che il mandato sia oneroso, senza appunto indicare dei minimi al di sotto dei quali non sia consentito scendere.
Obblighi formativi dell'amministratore: interpretazioni e prospettive
La questione della decorrenza degli obblighi formativi dell'amministratore condominiale continua a tenere banco.
Secondo un precedente del Tribunale di Padova (sentenza n. 818/2017), nel D.M. n. 140 del 2014 si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si dovrebbe ritenere che l'obbligo di aggiornamento vada dal 9 ottobre 2014 al 9 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi.
Al contrario, come detto, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che debba farsi riferimento all'anno solare e che non sia possibile sostenere che il termine per l'aggiornamento scada il 9 ottobre di ogni anno. Per quanto appaia condivisibile l'affermazione che ciò che importa è che l'amministratore abbia assolto ai propri obblighi al momento del conferimento dell'incarico (quindi all'atto della deliberazione assembleare), detta interpretazione mostra la sua debolezza laddove se ne faccia applicazione a delibere assunte nei primi mesi dell'anno.
In questi casi è sufficiente l'attestazione di un corso svolto verosimilmente nell'autunno dell'anno precedente oppure è necessario aver svolto un corso nel medesimo anno solare (cosa che sarebbe evidentemente quasi impossibile)?
In ogni caso si evidenzia come per giurisprudenza da considerarsi ormai maggioritaria l'eventuale mancanza dell'attestato di formazione possa comportare tutto al più la revoca giudiziale dell'amministratore, ma non incida invece sulla validità della deliberazione di nomina.