Un' associazione professionale è un'organizzazione formata da uno o più professionisti che collaborano per esercitare la loro attività in forma associata, senza costituire una società vera e propria.
L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato.
In ambito condominiale si è posto il seguente problema: è possibile nominare amministratore di condominio uno studio professionale associato?
Come è noto possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
Un recente decreto della Corte di Appello di Firenze ritiene possibile tale nomina (Decreto 12 maggio 2025).
Nel caso in questione un condominio ha nominato amministratore uno studio professionale, composto da due professionisti con poteri di amministrazione e rappresentanza disgiunti.
Due condomini si sono rivolti al Tribunale per richiedere la revoca del nuovo amministratore.
Il Tribunale con decreto ha rigettato il ricorso.
I soccombenti hanno proposto reclamo alla Corte di Appello.
A sostegno delle loro ragioni i due condomini hanno evidenziato che l'associazione professionale, essendo priva della soggettività giuridica, non può stipulare un mandato ad amministrare. In quest'ottica i reclamanti hanno affermato che, ai fini della validità della nomina, è necessario individuare specificatamente all'interno dell'associazione una persona fisica preposta allo svolgimento dell'incarico di gestore dell'ente condominiale.
Tuttavia l'iniziativa dei reclamanti non ha avuto successo.
La Corte ha evidenziato che lo studio professionale, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici (Cass. civ., sez. II, 26/01/2022, n. 2332).
Del resto, prima della riforma del Condominio, la Cassazione ha già stato affermato come sia ragionevole pensare - avuto riguardo al continuo incremento dei compiti dell'amministratore - che questi possano venire assolti in modo migliore dalle società (di servizi), che nel loro ambito annoverano specialisti nei diversi rami (Cass. civ., Sez. II, 24/10/2006, n. 22840).
La disposizione del terzo comma dell'articolo 71 disp. att. c.c., introdotta dall' art. 25, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220, ha riconosciuto alle persone giuridiche la possibilità di assumere l'incarico di amministratore di condominio.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello, questa previsione ha avuto lo scopo di eliminare ogni eventuale dubbio sulla possibilità per le società di svolgere tale funzione, senza tuttavia escludere l'opportunità di affidare l'incarico anche a associazioni professionali.
Secondo la Corte, una volta accertata la legittimità dell'affidamento della gestione condominiale a uno studio associato professionale, non sussiste la necessità di individuare la persona fisica che ha la specifica funzione di operare concretamente quale amministratore del caseggiato.
Ciò significa che l'amministrazione può essere gestita dall'associazione nel suo complesso, senza dover designare formalmente un singolo professionista come responsabile unico.