Con ordinanza emessa in data 17 febbraio 2023, n. 5127 la Corte di Cassazione, Sezione III, si è pronunciata su cinque di censura, in virtù di azione intentata innanzi al Tribunale di Sassari con atto di citazione da parte di un Condominio nei confronti di una società di erogazione dei consumi d'acqua per annullare tutte le fatture emesse dalla convenuta per erronea intestazione, nonché per erronea indicazione del numero delle unità immobiliari e per della tipologia della tariffa applicata ed emettere nuove fatture con l'indicazione della tariffa uso domestico residenti, con la contabilizzazione di una sola quota fissa e dei consumi correttamente rilevati e fossero dichiarati prescritti alcuni di tali crediti, richiedendo anche la rideterminazione le somme dovute per conguagli tariffari e risarcimento dei danni.
La convenuta società di somministrazione idrica si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, adducendo, in via preliminare, che il condominio non aveva dimostrato di avere consegnato la richiesta di applicazione delle tariffe uso domestico.
Applicazione erronea della tariffa dell'acqua nel contratto di somministrazione: la vicenda
Il Condominio assumeva che la maggior parte delle tredici unità immobiliari che lo componevano fosse utilizzata come residenza primaria, con conseguente diritto all'applicazione della tariffa uso domestico residenti, anziché di quella più onerosa - tariffa di cantiere - che veniva applicata in ragione della stipulazione del contratto di somministrazione con la società costruttrice dello stabile.
Il Tribunale di prime cure, con sentenza del 2019, dichiarava cessata la materia del contendere sull'eccezione di prescrizione fino al 2010, accertava che non risultava che il condominio avesse inoltrato formale richiesta di mutamento di tariffa e di intestazione né che avesse allegato la documentazione necessaria, respingeva la domanda di risarcimento del danno per la fornitura d'acqua durante il periodo di sospensione del servizio, in quanto non sufficientemente documentata.
Avverso tale pronuncia di prime cure, il Condominio proponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, che in data 26 novembre 2020 emetteva sentenza di accoglimento, con applicazione delle tariffe residenti da maggio 2010, rideterminando le somme dovute a conguaglio e la domanda di contabilizzazione di una sola quota fissa, rigettando le altre domande dell'appellante.
Avverso tale pronuncia, il ricorrente-società di somministrazione proponeva ricorso in cassazione adducendo cinque motivi di censura, e l'intimato Condominio resisteva con controricorso.
Questione preliminare: competente il giudice ordinario per le contese rinvenienti dal rapporto individuale di utenza.
La Cassazione rilevava che per quanto afferiva al riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, in materia di gestione di rifiuti la controversia relativa al rapporto individuale di utenza apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non è coinvolta la P.A. nella veste di autorità (Cass. civ. S.U. 10 ottobre 2022, n. 29593; Cass. civ. S.U. 18 febbraio 2022, n. 5386; Cass. civ. S.U. 20 luglio 2021 n. 20692).
Prescrizione dei crediti: analisi della decisione della Corte
Gli ermellini rilevavano che i giudici del gravame non avessero deciso in merito alla domanda relativa ai conguagli regolatori, ritenendo la Corte territoriale erroneamente assorbita tale domanda subordinata dalla domanda principale.
Perciò era fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti pretesi dal ricorrente poiché vigeva il principio per il "recupero" dei costi, implica l'applicazione di un costo "ora per allora", ossia di un costo che, con metodo tariffario normalizzato in precedenza, non poteva essere integralmente recuperato.
La Cassazione precisava, altresì, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero (Sempre Cass. civ. S.U. 10 ottobre 2022, n. 29593).
Possibile integrare le tariffe dei consumi
Per la Suprema Corte è possibile contrariamente quanto deciso dalla Corte d'appello di Cagliari, tramite una valutazione ex post, una integrazione tariffaria commisurata ai consumi già effettuati.
Infatti, il ricorrente sosteneva che la tariffa applicata all'utenza doveva necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio. Proprio per questo vi è un d'ambito (oggi Arera) che valuta l'adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all'intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità.
Ne consegue che la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III».
Detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.
In conclusione, la Suprema Corte accoglieva il secondo e terzo motivo, dichiarava inammissibile il quarto e rigettava il quinto; cassava la decisione in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte d'Appello competente in diversa composizione, con decisione anche in merito delle spese del giudizio di legittimità.