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È indispensabile il consenso del proprietario di un edificio per il passaggio di cavi telefonici?

La questione del passaggio di cavi telefonici evidenzia l'importanza del consenso del proprietario, poiché la normativa prevede limiti e diritti da tutelare per evitare abusi da parte delle compagnie telefoniche.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
3 Feb, 2022

Non vi è dubbio che le compagnie telefoniche nel far passare i cavi non siano particolarmente attenti all'esigenze del proprietario privato superando spesso il confine del lecito pur di realizzare opere utili agli utenti ma lesive dei diritti altrui.

Tuttavia la normativa di settore ha previsto una barriera difensiva per i singoli proprietari, limitando le ipotesi in cui questi devono tollerare il passaggio dei cavi o la loro posa sulla facciata degli edifici.

La normativa di riferimento è individuabile nel Dlgs. del 1 agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), recentemente aggiornato con le novità, da ultimo, introdotte dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare l'articolo 91 del Codice prevede che i cavi telefonici senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario (che non può opporsi e non viene neppure indennizzato), sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia ai lati di edifici in cui non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto (in caso contrario limiterebbero il godimento del paesaggio con deprezzamento dell'immobile).

È previsto poi un ulteriore sacrificio a carico della proprietà privata che subisce il passaggio dei cavi telefonici: il proprietario, infatti, è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile del personale delle compagnia telefonica che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione delle reti di comunicazione elettronica.

Da considerare che il proprietario deve consentire pure di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica.

Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere (art 91, comma 2 bis Codice Comunicazioni elettroniche, inserito dall'art. 40, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108., che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma - specificamente - solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso).

In ogni caso i cavi devono essere posizionati in modo da impedire il libero uso della proprietà privata.

Merita di essere sottolineato però che il proprietario di un edificio ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica).

Vi sono casi, però, che, in mancanza del consenso del proprietario, la compagnia telefonica non può apporre i cavi telefonici. Serve, quindi, il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una servitù telefonica di "passaggio con appoggio" (art. 92).

La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 788 del 12 gennaio 2022.

Passaggio di cavi telefonici e mancanza del consenso del proprietario dell'immobile: la vicenda

Una compagnia telefonica appoggiava cavi telefonici sulla parete di un edificio il cui proprietario era assente, essendosi trasferito per un certo periodo in altra Regione.

Accortosi del fatto, il titolare dell'immobile chiedeva al Tribunale la rimozione degli impianti, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento di un'indennità giornaliera per l'occupazione abusiva dell'immobile.

Il Tribunale accoglieva la domanda ed ordinava la rimozione dei cavi, condannando la compagnia al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'occupazione.

Al contrario la Corte di Appello dava ragione alla compagnia telefonica osservando che, con la sottoscrizione del contratto di abbonamento, questi aveva accettato anche l'art. 8 delle condizioni generali - pattuizione da ritenersi conosciuta, perché pubblicate nell'avanti elenco delle guide telefoniche, e non vessatoria, poiché conforme a disposizioni di legge - prestando preventivamente il consenso all'apposizione dei cavi; in ogni caso i giudici di secondo grado escludevano che occorresse anche l'imposizione di una servitù telefonica di "passaggio con appoggio".

Passaggio di cavi e servitù telefonica: la decisione

La Cassazione ha dato torto alla compagnia telefonica. Come osservano i giudici supremi, in mancanza del consenso del proprietario dell'edificio, è necessario il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù telefonica quando il passaggio di cavi avviene con appoggio o quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile: in tali casi il proprietario, quindi, non è obbligato a concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo.

Allo stesso modo, negli immobili in condominio, la costituzione di una servitù di appoggio e di transito è richiesta se gli impianti siano destinati a servire porzioni esclusive non ubicate nel medesimo edificio.

Spostamento cavi telefonici: spese e risarcimento

Sentenza
Scarica Cass. 12 gennaio 2022 n.788
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