Obblighi di redazione di DVR e DUVRI per gli amministratori di condominio
Tra gli obblighi dell'amministratore di condominio c'è anche quello di redigere (o far redigere) due importanti documenti:
- il DVR (documento di valutazione rischi)
- il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
Il DVR deve essere redatto da tutte le aziende che hanno lavoratori alle proprie dipendenze.
Il condominio è tenuto a redigerlo quando ha uno o più lavoratori dipendenti che non rientrano nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati e l'amministratore assume il ruolo di datore di lavoro.
L'esempio più emblematico è quello in cui è presente un portiere, che non rientra esclusivamente nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.
Il DUVRI è invece un documento non legato all'azienda, ma a un certo tipo di attività, ed è legato infatti a un contratto di appalto, fornitura o opera.
Esempio: in un condominio con portiere, con qualunque tipo di contratto, sono appaltati lavori di manutenzione delle parti comuni. Il DUVRI deve essere redatto, perché potrebbero esserci interferenze tra il lavoratore del condominio da una parte e i lavoratori della ditta appaltatrice dall'altra.
In caso contrario, ossia quando il condominio non ha dipendenti, non è necessaria la redazione del DUVRI.
In pratica, quando l'amministratore assume la veste di committente e datore di lavoro è tenuto a redigere DUVRI e DVR (se i dipendenti non rientrano esclusivamente nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati).
Ma vediamo in dettaglio i contenuti di questi due documenti che spesso sono confusi tra loro ma invece, per quanto siano simili in alcuni aspetti, hanno ciascuno le proprie peculiarità.
Caratteristiche essenziali del Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR, disciplinato dall'art. 28 del d. lgs 81/08, come detto, deve essere redatto da qualsiasi azienda con dipendenti, indipendentemente dal loro numero e dal settore di attività. Fanno eccezione unicamente le ditte individuali e quelle a conduzione familiare. Gli amministratori non devono redigerlo se il dipendente rientra esclusivamente nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.
Per le aziende medio-piccole fino a 50 lavoratori, il documento può essere redatto seguendo una procedura standardizzata definita dall'art 6, comma 8f del d. lgs 81/08.
In esso devono essere contenuti:
- le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda
- i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni
- le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità
- il piano di miglioramento per il futuro.
Devono inoltre essere indicati i nominativi delle figure di riferimento aziendale e le mansioni che espongono i lavoratori a particolari rischi.
Il DVR va modificato e rielaborato ogni qual volta subentrano modifiche del processo lavorativo che possono comportare anche una diversa valutazione dei possibili rischi.
In ogni caso, va sottoposto a revisione ogni tre anni, anche nel caso in cui la conclusione della revisione sia che non ci sono state variazioni sostanziali delle condizioni già descritte.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Il DUVRI è invece disciplinato dall'art. 26, comma 3 del d. lgs 81/08 e, a differenza del DVR, è legato al tipo di attività svolta all'interno di un contratto di appalto, somministrazione o opera, a cui va allegato.
Il suo scopo è quello di valutare i rischi da interferenze e indicare le misure necessarie per evitarli o ridurli al minimo. Non riguarda quindi i rischi legati all'attività della singola impresa appaltatrice, che sono oggetto invece del DVR.
Il DUVRI è un documento dinamico che va modificato in base all'evolversi delle varie attività e deve essere condiviso tra i soggetti coinvolti.
Non è escluso che possa integrare nei suoi contenuti anche parte dei contenuti dei DVR delle singole ditte. Ovviamente sarà sufficiente tener conto unicamente degli aspetti riguardanti i possibili rischi interferenziali.
Responsabilità nella redazione del DVR e del DUVRI
La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro dell'azienda; quella del DUVRI compete invece al committente dell'appalto.
L'amministratore, quindi, che può assumere entrambi i ruoli, ha un'elevata responsabilità in questo senso.
L'amministratore, però, generalmente non è un esperto in materia, per cui può affidare l'incarico della redazione a un soggetto terzo.
Molto spesso, per risparmiare, ci si affida a soggetti poco qualificati che, per poche decine di euro, si limitano a fare il copia e incolla sempre dello stesso documento, senza tenere in considerazione le specificità di ogni singolo cantiere o condominio.
Del resto, la scelta del professionista a cui affidare un incarico in condominio va sempre ratificata in assemblea, e in tale sede si tende quasi sempre a far valere il principio del prezzo più basso, senza invece propendere alla ricerca della qualità e della competenza.
Ciò avviene in particolar modo quando bisogna scegliere un professionista della sicurezza del lavoro, figura ancora poco valutata in Italia, a causa della nostra scarsa cultura in materia.
Così, mentre quando si deve scegliere la ditta esecutrice o il direttore dei lavori si è attenti a ricercare professionisti di comprovata esperienza, anche sulla scorta del passaparola e di precedenti esperienze di conoscenti, quando l'obiettivo è un professionista della sicurezza si soggiace alla legge del massimo risparmio.
Niente di più sbagliato, visto che la sicurezza e la salute andrebbero curate con particolare attenzione.
Un professionista serio e affidabile non potrà redigere il documento commissionato in poche ore, ma dovrà svolgere una serie di operazioni comprendenti:
- sopralluogo
- verifica dei documenti riguardanti la sicurezza
- individuazione dei rischi
- verifica e ricostruzione del ciclo produttivo
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Solo dopo potrà predisporre il documento indicando le misure di prevenzione e protezione e fare una eventuale valutazione economica degli interventi più consueti.
Sanzioni applicabili in caso di mancata, errata o incompleta elaborazione del DVR o del DUVRI
La mancata, errata o incompleta redazione dei documenti espone l'amministratore a illeciti civili e penali e alla prescrizione di ammende.
Attenzione: la Corte di Cassazione ha sancito, con la sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008, che una valutazione del rischio inadeguata e una formazione insufficiente dei lavoratori equivalgono a non aver svolto la valutazione dei rischi e la formazione dei dipendenti.
Gli amministratori di condominio spesso sottovalutano le responsabilità civili e penali che assumono in qualità di committente e datore di lavoro.
In caso di controlli effettuati dai vari enti preposti (ASL, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.), l'amministratore può rischiare una pena detentiva fino a 8 mesi, nonchè un'ammenda da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.
Inoltre, la mancata redazione del DVR reiterata, anche quando si amministrano più condomini, può portare fino alla sospensione dalla pratica dell'attività professionale.