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Due importanti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Bonus barriere architettoniche 75%

La detrazione spetta anche per i soggetti IRES o per lavori in caseggiati che ospitano soprattutto uffici e studi?
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb 

Come è noto per le spese (documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del medesimo Decreto Rilancio prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e, comunque, nel limite di euro 50.000.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello di un soggetto IRES per la detrazione d'imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 in relazione ad interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34).

Detrazione Barriere 75% e soggetti IRES

Una Società SPA. è conduttrice di un immobile posto all'interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio (al minuto e all'ingrosso).

Nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità ai locali commerciali in uso, la stessa Società vuole effettuare un intervento, rientrante nel disposto dell'articolo 119-ter del Decreto Rilancio, che prevede la detta detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La Società si domanda se la detrazione di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio possa spettare anche ai soggetti IRES e, in caso affermativo, chiede di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto da successivo articolo 121.

La risposta 475/2022 del 27 settembre dell'Agenzia delle Entrate

Nella circolare n. 23/2022 (paragrafo 3.5), si precisa che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione sopra dette le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Di conseguenza, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la Società in questione (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame, potrà fruire della detrazione prevista dall'articolo 119-ter del Decreto Rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Solo per il 2022 sconto del 75% per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche

In relazione a tali spese la Società potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L'installazione di un ascensore in un edificio condominiale a prevalenza non residenziale è possibile?

Un condominio vuole effettuare interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore avente i requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno1989, n. 236 in un edificio a prevalenza non residenziale (composto da 15 unità immobiliari con finalità a prevalenza non residenziale, come segue:

  • 12 unità di categoria A/10
  • uffici/studi privati;
  • 2 unità di categoria A/2
  • abitazioni di tipo civile;
  • 1 unità di categoria C/6 - autorimessa).

Nella risposta n. 465/2022 si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Ne consegue che il condominio può fruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa - non oggetto della presente risposta - e con riferimento alle sole spese sostenute nel 2022, della detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio, a nulla rilevando che l'edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.

Scarica Risposta Agenzia delle Entrate 27 settembre 2022 n. 475
Scarica Risposta Agenzia Entrate 21 settembre 2022 n. 465
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