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DPCM Draghi, arriva l'articolo sulle riunioni

La forma non muta la sostanza, riunioni private possibili in presenza, ma preferibili a distanza.
Redazione 
3 Mar, 2021

Era atteso da giorni, circolavano bozze e si era già capito che nella sostanza non sarebbe cambiato pressoché nulla. Niente proprio a guardare alle regole specificamente concernenti il condominio.

Chi invocava discontinuità l'ha trovata in un maggior rigore delle misure restrittive. Nella così detta zona rossa saranno vietate più attività che in passato.

La novità, se così si può dire, certamente utile in termini di leggibilità e comprensibilità del provvedimento è una riorganizzazione razionale del contenuto, la sparizione del lunghissimo articolo contenente le misure ed i divieti generali riguardanti l'intero territorio nazionale: misure e divieti base, per intenderci.

Compaiono gli articoli specificamente riferibili a particolari attività, tra questi spicca per quello inerente a Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni.

Riunioni, ok in presenza ma sempre meglio a distanza

A disciplinare le riunioni, anche le riunioni private, quindi le assemblee condominiali (ricorderete l'azzardo della scorsa primavera che considerava l'assemblea condominiale cosa diversa da una riunione) è l'art. 13 del d.p.c.m. 2 marzo 2021, rubricato specificamente Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni, che recita:

  1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
  3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

In sostanza si riproduce in uno specifico articolo lettera o) dell'ultimo d.p.c.m., quello del 14 gennaio ancora in vigore fino al 5 marzo.

Assemblee condominiali, la zona di colore non incide sulla possibilità di svolgerla

La continuità col precedente impianto normativo non sta solo nella sostanza della regola, assurta come detto a dignità di specifica disposizione regolamentare, ma anche nell'ambito applicativo.

Ciò che aveva destato perplessità in precedenza è il non aver marcato una differenza tra le varie zone.

A livello condominiale ciò che può farsi nella zona bianca e uguale a quanto previsto per quella rossa.

DPCM Natale: nessuna novità per le assemblee condominiali. Ufficiale l'assemblea on-line a maggioranza.

Uscire di casa per andare nel luogo di riunione dell'assemblea è un giustificato motivo che consente di muoversi in zona rossa e, crediamo vista la formulazione della norma, anche fuori comune e/o fuori regione.

Lo svolgimento dell'assemblea condominiale, insomma, assurge e resta un giustificato motivo da potersi utilizzare sulle famose ed arcinote autocertificazioni.

Una novità, una novità formale anche qui, ma che comunque vale la pena evidenziare è l'introduzione già operata col decreto legge del 23 febbraio 2021 n. 15 dei colori delle zone nel corpus normativo. Quello che prima era semplicemente un gergo comune, ossia zona bianca, gialla, arancione e rossa è oggi un riferimento normativo esplicito.

Ricordiamo che la possibilità di svolgere assemblee on-line è disciplinate dall'art. 66 disp. att. c.c. e che le disposizioni del così detto D.P.C.M. Draghi entreranno in vigore il 6 marzo prossimo e varranno fino al 6 aprile 2021.

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