Come ben noto, la Commissione Europea ha avviato, sin dal 2006 e con successivo ricorso alla Corte di Giustizia UE nel 2012, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per l'incompleto recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Per rendere pienamente attuativa la Direttiva, ed in particolare l'art. 9 intitolato “ Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria”, il Consiglio dei Ministri si riunirà venerdì 15 febbraio p.v. per esaminare lo schema di D.P.R. recante “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
CONTROLLI. Le novità in discussione riguarderanno la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica degli impianti termici, i valori massimi della temperatura ambiente, gli obblighi per l'amministratore di condominio e il proprietario singolo, la figura e le mansioni del responsabile dell'impianto. Ma andiamo con ordine.
Partendo dalla periodicità dei controlli, il nuovo D.P.R. risulta meno severo rispetto ai limiti attuali regolati dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.Lgs. 311/2006; vediamoli nel dettaglio (Tab. 1):
TEMPERATURE.
Altro punto a cui si faceva cenno, riguarda i valori massimi della temperatura ambiente che il nuovo D.P.R. vorrebbe fissare secondo precise indicazioni.
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare determinati valori così come non deve essere inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva per i singoli ambienti raffrescati. Vediamoli nel dettaglio in Tab. 2:
NUOVI OBBLIGHI PER AMMINISTRATORI E CONDOMINI. Altro punto in discussione riguarderà i condomini e gli immobili con più unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario.
Sia l'amministratore che il proprietario unico dovranno esporre una tabella con:
- indicazione del periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera;
- generalità e recapito del responsabile dell'impianto;
- codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma.
IL TERZO RESPONSABILE. Il nuovo D.P.R., infine, vuole abrogare l'art. 11 del D.P.R. 412/1993 relativo alle figure responsabili per esercizio, conduzione, verifiche e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento e raffrescamento.
Queste attività, regolate nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficientamento energetico, vanno affidate al responsabile dell'impianto il quale può anche delegarle ad un terzo soggetto.
Tale delega potrà essere sempre possibile, escluso il caso di impianti autonomi in singole unità immobiliari che non siano installati in locali tecnici dedicati.
Il terzo responsabile risponde in ogni caso del mancato rispetto delle norme anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega al terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma, con relativa copertura finanziaria e lo stesso delegante risulterà unico responsabile fino al termine dei lavori.