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Suona i citofoni e bussa alla porta dei vicini. Condòmino condannato per molestie e disturbo alle persone

Il proprietario di un appartamento in condominio è stato condannato al pagamento di 500 euro di ammenda per molestia e disturbo alle persone.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Suonava ripetutamente il citofono di notte, bussava alle porte degli alloggi dei vicini e cospargeva il pianerottolo di olio e sostanze corrosive. Per questi motivi, il proprietario di un appartamento in condominio è stato condannato al pagamento di 500 euro di ammenda per il reato di cui all'articolo 660 del Codice penale (molestia e disturbo alle persone).

Il condòmino dovrà anche risarcire tutti i danni subiti dalla persona offesa, costituitasi parte civile in giudizio, da liquidarsi in separata sede.

La sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 58085 del 2018, davanti alla quale l'imputato aveva presentato direttamente appello (trattandosi di sentenza di condanna a sola pena pecuniaria).

Quando la condotta dei condomini assume rilevanza antigiuridica?

Secondo la tesi difensiva dell'avvocato dell'imputato, il tribunale avrebbe pronunciato la sentenza di condanna senza prove sufficienti della colpevolezza, in particolare basandosi solo sulle testimonianze rese dalla persona offesa e dai suoi stretti congiunti.

Testimonianze non attendibili, secondo l'imputato, perché sia la persona offesa che i suoi parenti stretti sono animati - a suo dire - da sentimenti di astio nei suoi confronti. La Suprema Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile.

Con esso, infatti, l'imputato propone una ricostruzione dei fatti sganciata dalle risultanze processuali, apertamente contraddetta dalle più che corrette e plausibili osservazioni della sentenza impugnata, che ha ineccepibilmente evidenziato come, alla stregua della convergente prova dichiarativa, era rimasto accertato che l'imputato, sin da quando la famiglia della persona offesa si era trasferita nell'appartamento confinante con il suo, aveva attuato una serie di sistematiche molestie, azionando ripetutamente il citofono corrispondente all'abitazione dei vicini, in orario notturno e più volte consecutivamente, bussando alla porta dell'abitazione, cospargendo il pianerottolo di olio e di sostanze corrosive.

Si tratta di condotte che - secondo gli Ermellini - non hanno altro scopo se non quello di disturbare e molestare.

Ecco cosa rischia chi, con i suoi comportamenti incivili, non smette di infastidire gli altri condomini.

Prove inconfutabili. Secondo la Suprema Corte non vi è ragione di dubitare della ricostruzione dei fatti prospettata attraverso le testimonianze rese nel giudizio di primo grado.

La persona offesa aveva riferito di avere colto l'imputato nel frangente in cui, sempre in orario notturno, stava azionando per l'ennesima volta il campanello della porta di ingresso della sua abitazione.

Una ricostruzione che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di altro condomino, che aveva personalmente assistito a taluni dei detti comportamenti, riprendendo l'imputato e invitandolo a desistere dalle azioni di disturbo.

A fronte delle prove raccolte, le doglianze formulato in appello appaiono generiche, laddove sostengono che non sarebbe stato valutato l'intero materiale probatorio, in particolare gli elementi che deponevano nel senso del malanimo delle presunte parti lese e che, dunque, i testi erano inattendibili; manifestamente infondate nella parte in cui affermano che la responsabilità non poteva basarsi sulla deposizione delle persone offese priva di riscontri; in ogni caso indeducibili, attenendo nella sostanza alla valutazione dei dati probatori compiuta dal giudice del merito con argomenti lineari e logici.

Da qui la decisione della Cassazione. I fatti, così come descritti e ritenuti verificatisi, integrano il reato contestato, evidenziando come il comportamento descritto si concretizzi nell'intenzione di molestare e di compiere atti di disturbo, e non risultando che il ricorrente abbia mai addotto alcuna altra plausibile giustificazione, se non quella dell'asserita ostilità di tutti i testi escussi, anche quelli estranei e indifferenti.

Condanna confermata, dunque, con l'imputato che ora dovrà anche sostenere le spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - anche la somma di 2000 euro in favore della cassa delle ammende.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione Sez. VII pen., ordinanza n. 58085/2018
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