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Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, consumi involontari ed aggravio di costi

Distacco dall'impianto di riscaldamento: come evitare l'aggravio di costi per i condomini e garantire una ripartizione equa delle spese in caso di impianti autonomi.
Avv. Laura Cecchini 
29 Mar, 2022

La controversia che ha dato luogo alla pronuncia in commento, emessa dal Tribunale di Savona (n. 115 del 10 febbraio 2022), affronta un tema ricorrente ed attuale in materia di condominio ed attiene alla disamina ed alla verifica dei presupposti per ritenere conforme alla normativa il distacco di un condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento nonché dell'avvenuto rispetto ed aderenza della decisione condominiale ai criteri di riparto delle spese correlate, come stabiliti dalla Legge.

Nella fattispecie in esame, la questione è sorta dalla impugnazione delle delibere mediante le quali l'assemblea ha approvato o, comunque, ratificato il distacco dall'impianto di riscaldamento di due condomini, confidando nella bontà della perizia da questi presentata e nella quale veniva attestata l'assenza di aggravi di spesa per tutti gli altri condomini, ed ha stabilito la suddivisione degli oneri in difformità alla disciplina vigente senza l'unanimità.

Non vi è dubbio come, nel caso, sia emersa primariamente la necessità di predisporre ed attendere all'espletamento di un'indagine tecnica mediante una consulenza tecnica d'ufficio, certamente dirimente poiché preordinata alla verifica della sussistenza o meno di notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto ed il sopravvenire conseguente aggravio di costi per gli altri condomini.

La motivazione con cui il Tribunale ha accolto l'impugnazione appare di particolare interesse per la compiutezza del ragionamento con cui il Giudicante è pervenuto alla decisione rappresentando e richiamando i principi espressi, nel tempo, dalla Giurisprudenza.

Distacco dall'impianto di riscaldamento: consumi involontari ed aggravio di costi: La vicenda

Un condomino ha impugnato le delibere con le quali è stato manifestato l'assenso alla realizzazione di impianti autonomi di riscaldamento, in favore di due unità abitative, lamentando che detto distacco dal sistema centralizzato comportava un aggravio di costi per tutti gli altri e contestando, altresì, la illegittimità della nuova ripartizione delle spese adottata, da cui erano stati esclusivi detti condomini anche con riguardo ai consumi involontari.

Al contempo, il condomino ha evidenziato la non rispondenza delle risultanze riportate nella perizia prodotta da detti condomini ai requisiti di cui all'art. 1183, comma IV, c.c.

Le censure mosse hanno giustamente ravvisato nel Giudicante investito della causa l'utilità ed opportunità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa a valutare la situazione reale e concreta creata dal distacco con particolare riferimento all'aumento di costi che dallo stesso conseguivano per tutti gli altri partecipanti al condominio.

I requisiti indicati ex art. 1118, comma IV, c.c.

L'argomento impone la preliminare trattazione ed esegesi della disciplina ad hoc dettata nel nostro ordinamento e prevista all'art. 1118, comma IV, c.c., secondo cui «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

La richiamata norma è limpida nel disporre che la rinuncia alla fruizione dell'impianto di riscaldamento condominiale può intervenire solo ed esclusivamente qualora ricorra una duplice condizione, ovvero l'assenza (i) di un notevole squilibrio di funzionamento dell'impianto stesso e (ii) di un aggravio di spesa per gli altri condomini.

Ugualmente, il disposto citato è chiaro nel prevedere, in ogni caso, nei confronti del condomino che si è distaccato, l'obbligo di concorrere agli oneri che derivano e sono inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione, in ragione del fatto che il medesimo ne resta comproprietario ex art. 1123 c.c., essendo un accessorio comune, al quale egli potrà in futuro, ed in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare

Posto ciò, per opera della Giurisprudenza, è emerso un altro profilo di spesa ed alla cui partecipazione è interessato il condomino che si è distaccato, inerente i cosiddetti "consumi involontari".

Sul punto, è esemplificativa la pronuncia del Tribunale di Roma in cui si afferma che «In relazione alle spese per i c.d. "consumi involontari", cioè quei consumi che prescindono dal concreto utilizzo del condominio ma derivano dalla dispersione del calore nelle pareti e nell'impianto di conduzione, questi devono essere posti a carico del condomino che si sia distaccato dall'impianto termico centralizzato.

Ciò è giustificato dal fatto che la dispersione si verifica in ragione del fatto che l'impianto è strutturato per servire tutti gli appartamenti, a prescindere dal fatto che il condomino sia o meno allacciato alla rete di distribuzione» (Tribunale Roma sez. V, 10/06/2020, n. 8386).

A giustificazione e conforto della concorrenza alla spesa relativa ai "consumi involontari", identificati quali quota di inefficienza dell'impianto, occorre precisare come, anche da una considerazione puramente logica, coloro che non usufruiscono dell'impianto centralizzato traggono beneficio termico dagli effetti della dispersione del calore proveniente dalle altre unità immobiliari e, ancora ed ulteriormente, dalla immissione di acqua calda addotta dal medesimo impianto anche nelle tubature comuni.

Riscaldamento condominiale, distacco, problemi e spese.

Effetti economici del distacco sull'assegnazione delle spese condominiali

Tanto premesso e riepilogato, dalla CTU resa nel corso del giudizio, è risultato che il distacco dall'impianto centralizzato di due condomini, tenuto pure conto della esenzione degli stessi, di cui alle delibere impugnate, relativamente alla contribuzione delle spese relativi ai "consumi involontari", ha comportato un non indifferente aumento dei costi per i restanti condomini.

In conseguenza, ravvisata l'esistenza di un pregiudizio economico per tutti gli altri condomini, la impugnazione è stata accolta proprio in virtù della contrarietà al presupposto di assenza di aggravio di spesa indicato all'art. 1183, comma IV, c.c.

Inoltre, l'illegittimità delle delibere assunte dalla assemblea è stata riconosciuta anche per l'avvenuta approvazione della ripartizione delle spese, modificativa dei criteri legali, a causa del sopra illustrato esonero, senza il consenso unanime.

Il regolamento può vietare il distacco dall'impianto centralizzato?

Sentenza
Scarica Trib. Savona 10 febbraio 2022 n. 115
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