Se un condomino decide di non usufruire dell'impianto centralizzato, non dovrà più contribuire alle spese ordinarie per il suo funzionamento. Può accadere però che l'assemblea continui illecitamente ad addebitare dette spese al distaccato. A tale proposito merita di essere segnalata una recente vicenda esaminata dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 70 del 3 gennaio 2025).
Distacco dal riscaldamento: dettagli del caso e pronuncia del Tribunale
Un condomino affrontava rilevanti costi per la ristrutturazione dell'immobile ed in quella occasione, dovendo procedere all'integrale rifacimento degli impianti di cui esso era dotato, si distaccava dall'impianto condominiale, installando nel mese di novembre 1995 una caldaia a servizio del proprio appartamento.
Successivamente, nonostante numerose richieste, il condominio continuava ad addebitare spese ordinarie di riscaldamento.
Di conseguenza il condomino chiedeva al Tribunale accertare e dichiarare la legittimità del distacco avvenuto nel novembre 1995, nonché il diritto ad essere esonerato dal pagamento delle spese inerenti all'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato (consumi, manutenzione ordina-ria, ecc.).
L'attore prendeva la condanna del convenuto al pagamento di tutte le somme percepite per l'uso dell'impianto di riscaldamento, quanto meno per l'ultimo decennio antecedente alla lettera di messa in mora ricevuta in data 17/07/2017 e sino alla data della pronuncia; in via subordinata, chiedeva la condanna del condominio, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento della somma che verrà accertata a seguito dell'istruttoria del giudizio, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
Il Tribunale dichiarava la legittimità del distacco avvenuto nel novembre 1995, con conseguente esonero dal pagamento delle spese inerenti all'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato (consumi, manutenzione ordina-ria, ecc.), essendo parte attrice tenuta a corrispondere le sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, secondo le previsioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 1118 c.c. (sentenza del 12 ottobre 2021 n. 8302).
Veniva invece rigettata la domanda di pagamento e comunque quella di indebito arricchimento per la mancata impugnazione nei termini prescritti delle delibere di approvazione dei rendiconti consuntivi e dei relativi riparti, con conseguente acquiescenza, nonché consequenziale preclusione di contestare il pagamento della propria quota di spesa.
La pronuncia sopra detta (sentenza n. 8302/2021), passava in giudicato stante la sua mancata impugnazione.
Lo stesso condomino si rivolgeva nuovamente al Tribunale per richiedere l'annullamento delle delibere assembleari del 10/06/2014, del 09/03/2015 e del 19/04/2016 nella parte in cui approvavano, rispettivamente: il bilancio consuntivo dell'anno 2013 e quello preventivo del 2014; il bilancio consuntivo dell'anno 2014 e quello preventivo dell'anno 2015; il bilancio consuntivo dell'anno 2015 e quello preventivo dell'anno 2016. In ogni caso pretendeva la restituzione di tutte le somme ingiustamente corrisposte per la spesa relativa al consumo di combustibile approvate e ripartite con le suddette delibere assembleari del 10/06/2014, del 09/03/2015 e del 19/04/2016 per complessivi euro 1.939,90. Il Tribunale ha dato parzialmente ragione all'attore. Il giudicante ha notato che, nel caso di specie, è stata già accertata, con sentenza passata in giudicato, la regolarità e la conformità dell'operazione con cui l'istante ha effettuato il distacco del proprio immobile dall'impianto condominiale.
Dal 1995 perciò l'attore non avrebbe più dovuto sostenere le spese attinenti al consumo del carburante necessario al funzionamento dell'impianto comune.
Il Tribunale non ha ritenuto fondata l'eccezione del condominio di decadenza dalla possibilità di impugnare le delibere del 10/06/2014, del 09/03/2015 e del 19/04/2016, in quanto si tratta di decisioni nulle (l'impugnativa non è soggetta al termine di cui all'art. 1137) assunte dall'assemblea esulando dalle proprie attribuzioni.
Al contrario, alla luce della pronuncia di cui alla sentenza n. 8302/2021, passata in giudicato stante la sua mancata impugnazione, lo stesso giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione delle somme sostenute a titolo di oneri condominiali, proposta in violazione del principio del ne bis in idem. In altre parole la domanda proposta dall'attore, con la quale ha richiesto il rimborso delle somme versate al condominio dal 2013 al 2016 a titolo di spese per il carburante necessario al funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento, seppur formalmente articolata in termini differenti rispetto a quella proposta nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 8302/2021, è stata ritenuta sostanzialmente identica a quest'ultima e, dunque, coperta dal giudicato.
Per i medesimi motivi, non è stata essere esaminata la residuale domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c., a prescindere dall'accertamento della sua natura sussidiaria.
Rinuncia all'impianto di riscaldamento: diritti e obblighi del condomino
Un condomino di rinunciare all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, ma solo a determinate condizioni. In particolare, la rinuncia è consentita a condizione che dal distacco non derivino squilibri nel funzionamento dell'impianto o aggravi delle spese per gli altri condomini. In questo caso, il condomino che rinuncia all'utilizzo dell'impianto resta comunque obbligato a partecipare al pagamento delle spese relative alla manutenzione straordinaria dell'impianto, alla sua conservazione e messa a norma, come stabilito dall'articolo 1118 c.c., comma 4. Se il distacco è legittimo, si deve considerare nulla - e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. - la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali, cui non sia comune, né siano serviti dall'impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese (Cass. civ., sez. II, 13/06/2019, n.15932).
Allo stesso modo l'assemblea condominiale non può negare a un condomino l'autorizzazione per distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento semplicemente perché la sua decisione potrebbe comportare un aumento del carico sugli altri condomini. L'assemblea non può quindi limitare tale diritto basandosi su timori legati a possibili aumenti del consumo da parte degli altri condomini (Cass. civ., sez. II, 27/05/2011, n. 11857).