Per scongiurare i furti negli appartamenti è possibile ricorrere a determinati sistemi in grado di garantire la sicurezza dei proprietari. Si definiscono "dissuasori" tutti gli strumenti che perseguono questo scopo; ne sono un esempio le raggiere da balcone e le grate alla finestra.
Per evitare i furti ai piani alti dell'edificio, è possibile avvalersi di spuntoni da applicare sulle tubazioni esterne. In questo specifico contesto si pone la seguente domanda: come si dividono le spese pei i dissuasori per ladri sui pluviali?
In buona sostanza, si tratta di capire se tutti i condòmini devono partecipare al costo necessario all'installazione dei dissuasori antifurto. In particolare, ci si chiede se debbano sostenere la spesa anche i proprietari che non traggono alcun giovamento dagli stessi. Si pensi, solo per fare un esempio, al condomino del pianterreno a cui i dissuasori sui pluviali non servono a nulla. Approfondiamo l'argomento.
Installazione dissuasori: quale maggioranza?
Ai sensi dell'art. 1120 c.c., l'assemblea dei condòmini, con deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma secondo, c.c.), può approvare «le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza […] degli edifici», fra le quali possono ritenersi ricompresi anche i dispositivi in oggetto.
Analoga maggioranza è disposta dall'art. 1122-ter c.c. in tema di installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
Considerata la simile finalità, si può affermare che anche per l'installazione dei dissuasori sui pluviali occorra una deliberazione assembleare approvata ai sensi dell'art. 1136, comma secondo, c.c.
Antifurto in condominio: come si dividono le spese?
L'installazione di sistemi antifurto e dissuasori è a carico dei condòmini secondo l'ordinario criterio di cui al primo comma dell'art. 1123 c.c.: ciascuno partecipa in ragione del valore della propria unità immobiliare espressa in millesimi all'interno della tabella allegata al regolamento.
Appartamento in affitto: chi paga l'antifurto?
L'antifurto condominiale è a carico dei condòmini, cioè dei proprietari delle unità immobiliari; ciò significa che, anche qualora l'appartamento fosse stato concesso in locazione, la spesa graverebbe comunque sul condomino e non sull'inquilino.
Se invece l'antifurto o i dissuasori sono installati a protezione del solo appartamento, allora la spesa non può di certo essere imputata alla compagine, gravando sul singolo condomino oppure sull'inquilino, a seconda di chi ha deciso l'installazione.
Da tanto deriva che, se l'inquilino, per una maggiore sicurezza personale, decide di installare un antifurto, non potrà chiedere alcun rimborso al proprietario, a meno che il contratto di locazione non stabilisca diversamente.
Dissuasori per ladri sui pluviali: come si ripartiscono le spese?
Antifurti e dissuasori potrebbero essere installati a giovamento solo di una parte dei condòmini; in tale circostanza, coloro che non traggono alcun vantaggio possono esimersi dal pagamento.
L'art. 1123 c.c. prevede infatti che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio siano sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, precisando però che qualora si tratti di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne e che, se le opere o gli impianti sono destinati a servire una parte del fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Di conseguenza, il proprietario dell'immobile che si trova al pianoterra sarà esentato dalla spesa in quanto non usufruisce dei dissuasori apposti sui pluviali.
Nel caso di specie, infatti, l'opera installata - cioè il dissuasore antisalita - è del tutto inutile per i condòmini che abitano al pianterreno, atteso che il dispositivo serve solamente ad impedire che i ladri si arrampichino in direzione dei piani superiori.
Se il dissuasore è invece installato sul balcone o sul terrazzo di proprietà privata, non ci sono dubbi sul fatto che la spesa sia posta a carico del singolo condomino.