Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Dissuasori di sosta collegati con catene antistanti il portone d'ingresso dell'edificio, sussiste la responsabilità del condominio in caso di caduta?

Responsabilità ex art. 2051 c.c., condotta del danneggiato condomino, conoscenza dei luoghi, esimente del caso fortuito.
Avv. Laura Cecchini 
14 Ott, 2024

Nelle controversie condominiali, sono frequenti le pretese risarcitorie avanzate per sinistri intervenuti nelle aree comuni, quali piazzali, corti, ingresso e scale, con le quali è sollevata e contestata la mancata doverosa custodia e vigilanza delle stesse in aderenza al disposto normativo di cui all'art. 2051 Cod. Civ.

A tal riguardo, è opportuno ricordare che, da un lato, se è vero che grava sul condominio un obbligo di custodia delle parti e beni comuni, con correlato dovere di conservazione e sorveglianza, anche al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi a terzi ed a cose, dall'altro, è confacente evidenziare i presupposti e le prove che devono concorrere per il riconoscimento di detta responsabilità nonché le esimenti per la sua esclusione o limitazione.

Per una compiuta analisi dell'argomento, non si può prescindere dal sottolineare che assumono significativo rilievo una sequela di circostanze individuabili nelle condizioni dello stato dei luoghi, nella presenza di eventuali insidie e la eventuale apposizione di segnaletica in ordine al possibile pericolo, la non visibilità ed imprevedibilità, unitamente alla conoscibilità, o meno, di tali situazioni da parte del danneggiato in considerazione della sua qualità di condomino, di avventore abituale.

In materia, occorre, quindi, procedere ad una disamina del singolo caso concreto, previa attenta indagine e valutazione delle prove addotte, nonché delle risultanze all'esito delle stesse, inequivocabilmente atte ad assolvere l'onere della prova gravante sul danneggiato in relazione alla dinamica dell'evento e la sua imputabilità al condominio.

Al contempo, non si può omettere di rimarcare che la responsabilità del condominio è esclusa, qualora intervenga la dimostrazione del caso fortuito, quale elemento determinate nella interruzione del nesso di causa tra il dovere di custodia del bene ed il danno subito, per fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Incidenti in aree condominiali: il caso di caduta davanti al portone di ingresso

Un condomino ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale il condomino, chiedendo la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti in occasione della caduta rovinosa a terra avanti al portone di ingresso dell'edificio, occorsa per la presenza di catene propedeutiche a collegare i dissuasori di sosta ivi collocati.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, ravvisando che la caduta era attribuibile alla imprudenza del condomino, stante la presenza di quattro passaggi pedonali tra le catene ed i dissuasori, all'uopo rilevando che la predetta opera era stata installata ormai da anni, ragione per cui non poteva qualificarsi come imprevedibile usando l'ordinaria diligenza.

Ritenuta ingiusta la decisione emessa in primo grado, il condomino ha promosso appello muovendo le seguenti censure: (i) non risultava motivata la ritenuta inattendibilità dei testimoni dal medesimo citati, obiettando, sotto lo stesso profilo, le dichiarazioni rese dall'allora amministratore, non presente al momento del sinistro, quale testimone chiamato e sentito su istanza del condominio, (ii) l'accesso agli spazi pedonali tra le catene era ostacolato dalle auto parcheggiate, (iii) le catene non erano visibili per l'ombra creata sulle stesse dalle auto e le condizioni atmosferiche di pioggia, (iv) le catene erano collocate ad una altezza diversa, (v) le catene ed i dissuasori non risultavano installati in rispondenza alla normativa, non erano ben ancorati, visibili e segnalati.

Il condominio si è costituito in giudizio riproponendo le eccezioni già formulate avanti al Tribunale, chiedendo la conferma della sentenza resa con rigetto del gravame.

La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello svolgendo le seguenti considerazioni (sentenza n. 3498 del 9 settembre 2024).

Obblighi di custodia del condominio: responsabilità e doveri di vigilanza

Per un esauriente inquadramento giuridico della fattispecie de qua, è confacente render noto che il condominio assume la veste di custode dei beni e servizi comuni con i conseguenti doveri di manutenzione e vigilanza sugli stessi, in rispondenza dei quali è tenuto ad approntare tutte le misure adeguate e consone al fine di ovviare che possa derivare pregiudizio a terzi ed a cose.

In proposito, è utile rammentare che, in aderenza alla responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 Cod. Civ., avente natura oggettiva per il potere sul bene e la disponibilità dello stesso, il condominio è chiamato a rispondere dei danni derivanti dal bene comune per omissioni ed incuria.

È indubbio, dunque, che il dettato normativo richiamato configura una presunzione di responsabilità nei confronti del condominio, salva la prova da parte di quest'ultimo del caso fortuito, ovvero di un evento che interrompe il nesso di causa tra il bene ed il danno realizzato da condotta e/o fatto di un terzo o del medesimo danneggiato.

Posto ciò, incombe, comunque, sul soggetto leso la prova che la presenza dell'insidia dedotta (nel caso le catene ed i dissuasori unitamente alle circostanze descritte) era imprevedibile ed inevitabile, secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia.

Condomino inciampa nel dissuasore di parcheggio: chi paga?

Caso fortuito e condotta imprudente: esclusione della responsabilità del condominio

Fermo quanto sopra osservato, nella presente vicenda è dirimente rappresentare che il caso fortuito liberatorio della presunzione di responsabilità del condominio, quale custode, è ravvisabile nello stesso contegno posto in essere dal danneggiato, come rilevato dal Tribunale che ha riconosciuto detta esimente nella condotta incauta del condomino.

Sotto tale profilo, è appropriato evocare il principio affermato dall'orientamento consolidato della Giurisprudenza, secondo cui sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa ed il danno - che comprende anche la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227 del C.C., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale rispetto all'evento dannoso, e che può anche essere esclusiva.

In particolare, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno (Tribunale Rovigo, 21/12/2022, n.1003).

Tanto premesso, nel caso che ci occupa, il danneggiato riveste la qualità di condomino, per cui aveva contezza della esistenza delle catene e dei dissuasori ubicati avanti all'ingresso del palazzo, già da alcuni anni.

Sul richiamato presupposto, è chiaro che il contesto, inteso quale stato dei luoghi, era pienamente prevedibile, secondo il criterio di comune diligenza e prudenza, essendo noto al danneggiato.

Parimenti, è conveniente precisare che la dinamica descritta e riferita dal condomino non è risultata verosimile, in quanto non può ragionevolmente assumersi l'assenza di visibilità e non prevedibilità delle catene, avendo coscienza della loro presenza, né la circostanza per cui le auto sarebbero state parcheggiate in posizione tale da impedire il passaggio attraverso le stesse per accedere ai varchi pedonali esistenti.

E', altresì, palese che l'azione compiuta dal condomino, ovvero lo scavalcare le catene, ha determinato un comportamento imprudente e maldestro il quale, da solo, costituisce caso fortuito ed esclude la responsabilità del condominio.

Nella fattispecie, in conformità al diritto ed all'indirizzo della Giurisprudenza, i Giudici hanno, correttamente, ritenuto applicabile l'esimente del caso fortuito, come prevista all'art. 2051 Cod. Civ., in quanto la pretesa insidia era visibile o, comunque, prevedibile per la conoscenza dello stato dei luoghi per cui l'evento lesivo è da ricondursi alla disattenzione o alla avventatezza del danneggiato, valutate secondo l'ordinaria diligenza, quali fattori causali esclusivo nella produzione dello stesso.

Sentenza
Scarica App. Napoli 9 settembre 2024 n. 3498
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento