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Dispersione nei consumi idrici in condominio e ripartizione della spesa

Perdita acqua, ecco come dev'essere ripartita tra i condòmini la spesa per il maggiore consumo.
Avv. Alessandro Gallucci 
23 Gen, 2019

Il consumo idrico in ambito condominiale è sempre oggetto d'attenzione e criticità.

Uno degli aspetti che sovente genera frizioni tra amministratore e condòmini, ovvero tra gli stessi condòmini, è quello inerente alla dispersione dell'acqua.

Che cosa s'intende per dispersione?

In riferimento è alla perdita involontaria di una data quantità di acqua.

In termini pratici la situazione è pressappoco questa: alla data X il contatore condominiale - quello che fa fede nei rapporti con l'erogatore del servizio idrico - segna la misura Y, mentre la somma di tutti i contatori individuali - così detti di sottrazione, utili per la ripartizione interna dei consumi e quindi dei costi - è inferiore al dato generale.

Questo fatto è fisiologico ove la misurazione dei contatori di sottrazione sia avvenuta prima di quello generale.

Tale fisiologia, però, viene meno ove la discrasia sia tale da rendere impossibile considerare quella differenza come dovuta ad una semplice sfasatura delle giornata di rilevazione.

Ed allora? Come affrontare la problematica della dispersione e come suddividere i costi?

Dispersione consumo idrico, richiesta all'ente di verifica

Prendiamo come punto di riferimento il regolamento del servizio idrico integrato messo a disposizione ad AQP spa (acquedotto pugliese) sul proprio sito istituzionale.

Nel predetto documento, è specificato che il cliente di APQ può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici della società.

Norme sostanzialmente identiche sono presenti nei regolamenti predisposti dagli altri enti erogatori. Non si tratta, evidentemente, di una casualità; norme di questo tenore sono dovute all'insieme di disposizioni di rango legislativo e regolamentare dettate per l'appunto in materia di servizio idrico.

Consumo anomalo idrico. Se la perdita riguarda le tubazioni all'interno di una proprietà privata il consumo eccessivo non è addebitabile all'utente

Questa verifica è la prima e consente a monte dell'impianto idrico condominiale, di appurare se l'anomalia constatata sia dovuta all'ente erogatore.

Ove così fosse, questi provvederebbe a rettificare la fattura, restituendo quanto eventualmente già versato in eccesso, ovvero a rettificare la fattura, indicando i consumi corretti (o meglio da presumersi tali) riparando o più probabilmente sostituendo il contatore di riferimento dei consumi.

Dispersione consumo idrico, verifica integrità impianto condominiale

Qualora il contatore dell'ente erogatore funzionasse correttamente, allora la verifica dovrebbe spostarsi all'interno dell'impianto condominiale. In quel caso le ipotesi sono ben poche e cioè si può ipotizzare un guasto nell'impianto comune, ovvero dei consumi occultati da parte di uno più condòmini.

Nella prima ipotesi ogni consumo causato da rotture dell'impianto condominiale dovrà essere sopportata dai condòmini, eventualmente domandando all'ente una rateizzazione del pagamento (possibile nel caso di consumi elevati anomali).

Ciò vale sempre e il fatto che non si riesca ad individuare il punto di dispersione non giustifica richieste di stralcio delle somme dovute a dispersione, che d'altronde per l'ente erogatore non sono tali, ma semplicemente maggiori consumi.

Più grave, è intuibile, la situazione per l'ipotesi di occultamento dei consumi da parte di un condòmino. In tal caso l'atto fraudolento avrebbe anche rilievo penale.

Ripartizione del costo dei consumi dispersi

Dato per accertato ed assodato che la dispersione sia dovuta a ragioni connesse all'impianto condominiale, come dev'essere ripartita tra i condòmini la spesa per il maggiore consumo?

Al riguardo è utile rammentare cosa ha detto la Corte di Cassazione in relazione ai consumi individuali.

Gli ermellini affermarono che, quando non è possibile misurare i consumi individuali, allora la spesa per la bolletta dell'acqua dev'essere ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.

Ciò perché, dice la Cassazione, «il sistema dell'art. 1123 cod. civ. non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all'erogazione dell'acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno.

Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare» (Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).

Il ragionamento svolto dai giudici nomofilattici in relazione ai consumi individuali non rilevabili si attaglia perfettamente a quelli connessi alla dispersione.

Accertato che il contatore dell'ente erogatore sia ben funzionante e - salvo comportamenti fraudolenti dei singoli, chiaramente da accertarsi - il maggior costo derivante dalla dispersione nei consumi idrici va ripartito tra i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà.

Altre modalità dovrebbero essere concordate tra tutti i condòmini sicché eventuali decisioni assembleari difformi rispetto al criterio appena indicato andrebbe considerate invalide.

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