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Disdetta di un'assemblea da parte dell'amministratore

L'amministratore, una volta inoltrato l'avviso, non può disdire l'assemblea.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

L'amministratore di condominio può, di propria iniziativa, disdire un'assemblea condominiale?

Oppure può rifiutarsi di farlo se richiesto dai condòmini?

Al riguardo ci scrive una nostra lettrice, la quale specifica: “l'amministratore condominiale dell'edificio presso cui abito si è rifiutato di rinviare l'assemblea straordinaria, nonostante gli sia stato richiesto all'unanimità perché la maggior parte dei condòmini sarebbero stati assenti per il giorno designato.

Alla richiesta fatta telefonicamente ne sarebbe seguita una scritta, cosa che non è avvenuta visto il fermo rifiuto.

Addirittura un condomino ha chiesto di posticipare 1/2 ora per fare in modo di essere presente sin dall'inizio del dibattito ed anche questa richiesta non è stata accolta”.

Rinvio dell'assemblea a mezzo annuncio in bacheca condominiale

Partiamo dalla disdetta su iniziativa personale: l'amministratore, com'è noto, ha il potere – che in alcuni casi è obbligo – d'indire l'assemblea condominiale.

L'indizione dell'assemblea altro non è che un procedimento informativo volto a consentire lo svolgimento di una riunione per l'assunzione di decisioni.

L'amministratore, salvo particolari casi, non è obbligato ad essere presente all'assemblea, seppure sul punto è bene ricordare che la Cassazione si è espressa in senso opposto (Cass. 12 marzo 2003 n. 3596).

Ciò detto entriamo nel merito della vicenda: salvo casi eccezionali, che esporrò subito appresso, ad avviso dello scrivente l'amministratore, una volta inoltrato l'avviso, non ha potere di disdetta.

Esempio: si supponga che l'amministratore convochi l'assemblea per la discussione in merito all'uso del parcheggio comune e che l'assemblea debba tenersi presso la sala riunioni condominiale. Ove lo stesso sia impossibilitato a presenziare, i condòmini potrebbero comunque riunirsi e decidere.

Diverso il caso dell'assemblea che, come sovente accade, si tiene presso il suo studio.

In tale ipotesi all'amministratore, qualora non vi sia modo nemmeno di far presenziare un proprio addetto né di ricercare altro luogo di riunione e/o il tempo per comunicare il cambio di luogo, può comunicare disdetta dell'incontro, spostandolo ad altra data (in questo caso tale comunicazione dovrà avere tutti i requisiti dell'avviso di convocazione), ovvero riservandosi altra comunicazione di nuovo avviso.

Differente l'ipotesi della richiesta di disdetta formulata dai condòmini: in questa ipotesi, ad avviso dello scrivente, solamente se gli perviene una richiesta scritta e sottoscritta da tutti i condòmini egli potrà accettarla.

Ma se avviene simile comunicazione, non è necessaria la comunicazione di una disdetta, valendo la richiesta dei condòmini come manifestazione dell'intenzione di non presenziare all'assemblea. Insomma il problema non si pone, l'assemblea andrà deserta.

Nel caso in cui, invece, la richiesta sia formulata a voce o per iscritto da un solo gruppo di condòmini, egli non potrà tenerne conto, ma al massimo potrà comunicarlo agli altri in sede di riunione. Resta l'ipotesi della richiesta di spostamento dell'orario.

Anche qui, nessun obbligo per l'amministratore: ove sussistano ancora i tempi (5 giorni come chiesto dall'art. 66 disp. att. c.c.) per inviare una correzione dell'avviso di convocazione in merito all'orario, egli potrà farlo, ma non sarà obbligato.

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Zapotec
Zapotec 07-11-2017 19:49:33

se teniamo conto che l'assemblea è sovrana, in caso di richiesta scritta elencando i mm. di proprietà, qualora questi superano la maggioranza richiesta per la convocazione del caso, e non vi siano altri problemi di luogo e orario, l'amministratore deve prendere atto della volontà espressa dal mandante.

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