Il fatto. Alcuni condomini sostengono che, pur avendo effettuato i versamenti corrispondenti alla propria quota per alcuni lavori condominiali di ristrutturazione sulle parti comuni, non hanno ricevuto dall'amministratore la certificazione necessaria ai fini della detrazione IRPEF.
Per tali motivi, agivano contro l'amministratore del condominio per ottenere la restituzione delle quote versate e non certificate e chiedendo inoltre il risarcimento del danno pari alla detrazione persa. In primo grado, la domanda degli attori veniva accolta dal Giudice di Pace.
Decisione poi ribaltata dal Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 19 del 21 gennaio 2020 in commento.
I lavori vanno pagati. Il tribunale ha anzitutto rigettato la domanda di restituzione delle somme versate dai condomini quale propria quota millesimale per i lavori di ristrutturazione affidati dal Condominio. Secondo il giudice, infatti, si tratta di somme dovute al condominio per i lavori sulla cosa comune e dovute a prescindere dalla corretta certificazione ad opera dell'amministratore.
Omessa certificazione Irpef. Si legge nella sentenza: "L'eventuale erronea o omessa certificazione ai fini della detrazione IRPEF può fondare un'azione per la condanna ad un obbligo di fare oppure un'azione risarcitoria - questa in effettui proposta - laddove l'omissione abbia arrecato un danno ai condomini, ma non può comportare la restituzione di somme dovute per lavori affidati ad una ditta terza regolarmente pagata dal Condominio".
Risarcimento danni. Tra l'altro - aggiunge il tribunale - il risarcimento dei danni pari alla detrazione persa è incompatibile con la restituzione delle somme pari alla quota condominiale dei lavori, "posto che la sentenza di primo grado ha comportato nei fatti la percezione della detrazione nonostante l'omesso pagamento della quota dei lavori facente capo al condomino".
Manca la prova del danno. Sulla domanda risarcitoria, accolta dal Giudice di Pace nella misura della detrazione persa dai condomini, il tribunale ritiene la stessa infondata per omessa dimostrazione dell'esistenza del danno lamentato.
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