L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato.
Il giudizio della Cassazione. In un particolare giudizio, per il contribuente, poiché gli immobili erano materialmente uniti, dovevano considerarsi ai fini dell'imposta come unica abitazione e godere così dell'aliquota agevolata, senza che rilevava l'accatastamento separato delle unità che la componevano.
La CTR però respinge l'appello del contribuente, perché i due immobili erano sempre stati separati fino alla morte della madre (2009) e solo nel 2010 è stata effettuata la fusione catastale.
Nel giudizio di legittimità, gli ermellini hanno evidenziato che per fruire dell'agevolazione ICI riservata alla "abitazione principale" l'utilizzo contemporaneo di più unità catastali non ne impedisce il godimento se il derivato complesso abitativo utilizzato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Questo in quanto ai fini del mantenimento dell'agevolazione rileva sempre non tanto il numero complessivo delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione quale "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato.
Quindi, per i giudici di legittimità, non può essere disconosciuta l'agevolazione fiscale qualora il contribuente utilizzi due o più immobili come prima casa, anche se le diverse unità immobiliari sono iscritte in catasto autonomamente (Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile Ordinanza 2 aprile 2019, n. 9078).
Il giudizio del Tribunale di Milano. In altro precedente di merito, i giudici lombardi hanno evidenziato che due coniugi che all'atto del matrimonio hanno scelto il regime di separazione dei beni, non possono fruire dell'agevolazione limi per l'abitazione principale se utilizzano più immobili come prima casa.
Inoltre l'utilizzo di fatto degli immobili, senza un'effettiva unione catastale o solo ai fini fiscali, non consente di godere dei benefici fiscali.
In particolare, sostiene il giudice, a differenza dell'ICI, la normativa Imu rende più difficoltosa un'interpretazione estensiva che permetta a uno stesso nucleo familiare di utilizzare più immobili come abitazione principale.
Quindi, l'agevolazione IMU non può essere riconosciuta, poiché non è possibile ritenere «valida l'unione di fatto di due unità immobiliari abitative»: Il beneficio è riservato ad un'unica unità immobiliare. (CTR di Milano, sezione IX, con la sentenza 2699 del 21 giugno 2019).