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Determinazione valore causa impugnazione delibera condominiale

La determinazione del valore della causa di impugnazione di delibera assembleare non deve essere parametrata unicamente alla quota imputata al condomino che agisce.
Avv. Mariano Acquaviva 
28 Mag, 2024

L'Ufficio del Giudice di Pace di Ariano Irpino, con ordinanza del 24 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo il quale la determinazione del valore della causa di impugnazione di una delibera assembleare non deve essere parametrata unicamente alla quota imputata al condomino che agisce, in quanto l'effetto della sentenza di annullamento opera nei confronti di tutti i condòmini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro.

L'incompetenza per valore del Giudice di Pace: fatto e decisione

Il Giudice di Pace campano, con la pronuncia in commento, ha dichiarato la propria incompetenza per valore accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte convenuta.

Nel caso di specie, i ricorrenti chiedevano di rideterminare i criteri di riparto delle voci di spesa di pulizia scale e illuminazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 1123, comma secondo, c.c. (cioè, in proporzione all'uso), ossia in ragione del criterio dell'altezza del piano, con necessaria compartecipazione dei locali commerciali a pianterreno.

Si costituiva in giudizio il condominio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore dell'autorità giudiziaria adita.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino accoglieva detta eccezione, dichiarando la propria incompetenza per valore a decidere la controversia in favore del Tribunale, assegnando alle parti un termine per la riassunzione.

Il Giudice di Pace ha quindi deciso di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - per il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione» - è derogato nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass., 7 febbraio 2018, n. 2850).

Determinazione valore impugnazione delibera condominiale: considerazioni conclusive

Il problema della determinazione del valore dell'impugnazione della delibera condominiale è stato a lungo oggetto di dibattito giurisprudenziale.

Secondo l'orientamento fino a qualche anno fa prevalente, ai fini della determinazione della competenza per valore occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata dall'attore (Cass., ord. n. 15434/2020; Cass., 3 ottobre 2019 n. 24748).

Aderendo a questa tesi, dunque, se ad esempio si impugna la deliberazione con cui vengono approvati lavori per ventimila euro ma la contestazione riguarda solamente una quota di essi (ad esempio, cinquemila euro), allora sarà sulla scorta di questa specifica doglianza che andrà individuato il valore della controversia e, di conseguenza, la competenza del giudice.

L'orientamento appena riportato sembra però essere sconfessato dalla giurisprudenza più recente, la quale ha sposato la tesi avversa e cioè che, in tema di impugnazione della delibera condominiale, il giudice competente si individua sulla base del valore complessivo.

Così le ultime pronunce in merito: «La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro» (in questo senso, Cass., 30 novembre 2022 n. 35265; Cass., 11 agosto 2022 n. 24713; Cass., n. 9068/2022; Cass., n. 19250/2021).

Da tanto deriverebbe che, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non su quella dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione.

Insomma, nel caso di impugnazione della delibera condominiale, il giudice competente si individuerebbe sulla base del valore complessivo.

A questa tesi ha aderito il Giudice di Pace di Ariano Irpino.

Solo per completezza di esposizione, va ricordato l'orientamento mediano, leggermente più risalente (Cass., n. 17278/2011; Cass., n. 1201/2010), secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia che abbia ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio:

  • se il condomino contesta il proprio obbligo di pagamento eccependo l'invalidità della deliberazione assembleare, impugnando, pertanto, la stessa delibera nella sua totalità, la competenza si dovrà determinare con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata;
  • se il condomino, invece, lamenta l'insussistenza della propria obbligazione, per qualsiasi titolo diverso dall'invalidità dell'intera delibera, il valore della causa dovrà essere determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica appunto una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.
Sentenza
Scarica Giudice Pace Ariano Irpino 24 aprile 2024
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