E’ cosa abituale la detenzione di animali domestici da parte di persone che abitano un’unità immobiliare in condominio. Finché si tratta d’animali che restano confinati nell’abitazione (si pensi ai pesci, ai conigli ed agli animali da tenere in gabbia come uccellini o criceti) l’unico problema che, eventualmente, può porsi è l’illegittimità in relazione alle clausole regolamentari.
Clausole che, è bene ricordarlo, devono essere inserite in un regolamento contrattuale e, ad avviso di chi scrive, essere formulate in maniera tale da individuare con certezza la specie animale di cui s’intende escludere la presenza nell’abitazione.
Tanto premesso, vale la pena approfondire un argomento: quali comportamenti bisogna evitare quando si possiedono particolari tipi di animali (si pensi soprattutto ai cani ed ai gatti) per scongiurare il rischio di lamentele o, peggio ancora, di sanzioni.
Inutile dire che il cane o il gatto di turno debbano essere tenuti al guinzaglio e possano transitare nelle parti comuni solamente per il tempo strettamente necessario a entrare in casa.
Si potrebbe obiettare: “ Il mio cane sta sempre accucciato sul pianerottolo di casa da anni senza mai dare fastidio a nessuno e senza che nessuno si sia mai lamentato”.
Nessun problema, il comportamento potrà proseguire nell’accordo comune e comunque fintanto che l’animale non rechi disturbo o non sporchi le parti comuni dell’edificio.
Mai dimenticare di sorvegliarlo; infatti è bene ricordare che i proprietari degli animali sono civilmente responsabile dei danni da essi causati.
E’ usuale che di fronte a presenze più o meno tollerabili, l’assemblea disponga norme che, sebbene all’apparenza sembrino del tutto legittime, alla riprova dei fatti si manifestano come estremamente perniciose. Si pensi al divieto di far entrare animali in ascensore. Se un condomino, magari anche anziano, abita ad un piano altro, porgli quel divieto molte volte vuol dire impedirgli, di fatto, di poter portare il proprio cane fuori dal suo appartamento? E’ legittimo tutto ciò? Ricordiamo che ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c. “ ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”.
In questo contesto di massima libertà d’uso, limitata solamente dal pari diritto degli altri condomini e dal divieto di modificazione della destinazione d’uso, s’inseriscono i poteri di regolamentazione posti in capo all’assemblea ed all’amministratore.
Ad avviso di chi scrive tali facoltà possono essere esercitate sempre nel rispetto del diritto individuale dei singoli comproprietari.
Per dirla in breve: una cosa è disciplinare cercando d’armonizzare le varie abitudini per evitare contrasti, altra cosa impedire l’uso che, in astratto, non può considerarsi dannoso.
Come nel caso dei cani e dei gatti in ascensore o, nel caso di buona vigilanza, anche sui pianerottoli vicini alle abitazioni.