Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'assemblea condominiale può deliberare l'acquisto di un locale?

L'acquisto di un locale da parte dell'assemblea condominiale richiede il consenso unanime di tutti i condòmini, poiché non si tratta di un'innovazione ma di un atto di alienazione.
Avv. Alessandro Gallucci 
Ago 4, 2015

Carissimi amici di Condominioweb! Vi scrivo per sapere che cosa ne pensate su una questione che riguarda il condominio in cui vivo.

Vi spiego: uno dei miei vicini, proprietario di un locale al piano terra, l'ha messo in vendita. Alcuni condòmini, in verità ormai sempre di più perché l'idea è apparsa contagiosa, vorrebbe comprarlo per metterlo a reddito e non pagare o meglio pagare molte meno spese condominiali.

Siccome siamo in trenta, dicono che la spesa pro-capite non sarebbe molto alta: dopo qualche anno l'investimento rientrerebbe grazie ai canoni di locazione (la zona come si dice in questi casi è appetibile per le attività commerciali) e quei soldi sarebbero destinati a pagare le spese condominiali.

Questi condòmini, orami una ventina, ritengono di poter deliberare in assemblea l'acquisto del locale poiché l'acquisto deve essere paragonato ad un'innovazione.

È vero? Cioè rischio davvero di dovermi sobbarcare questo costo o può trattarsi di innovazione gravoso e quindi posso tirarmi indietro?

Tranquillizziamo il nostro lettore: per quanto l'idea dei suoi vicini non sia balzana, specie se il prezzo di acquisto è buono, queste non sono questioni che possono essere affrontate e gestite dall'assemblea a colpi di maggioranza.

Vediamo perché.

Leggendo questa definizione si comprende che l'acquisto di un bene immobile non rappresenta un'innovazione. Né, aggiungiamo noi, può esservi paragonato.

Vedi anche: L'affitto percepito per il locale di portineria va diviso tra tutti.

Ed allora, a quale norma fare riferimento per casi simili? L'art. 1108 c.c. (dettato per la comunione ma applicabile al condominio in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c.), al terzo comma, recita:

E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

Come per la vendita anche per l'acquisto di un bene è necessario il consenso di tutti i condòmini. D'altra parte l'assemblea ha potere di gestione delle cose comuni e null'altro.

Con una specificazione ulteriore: quel bene così acquisito, ossia comprato con il consenso di tutti, non sarebbe un bene soggetto al regime del condominio ma a quello della comunione; potrebbe divenire bene condominiale se il suo utilizzo fosse strumentale rispetto alle parti di proprietà esclusiva.

Nel caso che ci occupa il bene potrebbe divenire condominiale se tutti i condòmini lo acquistassero per utilizzarlo come sala riunioni imprimendogli questa specifica destinazione.

Qualunque delibera che dovesse stabilire, a maggioranza, l'acquisto di beni immobili da parte del condominio sarebbe da considerarsi radicalmente nulla per le ragioni fin qui esposte.

Il nostro lettore può stare tranquillo: o i suoi venti vicini acquistano per conto proprio oppure non possono imporre agli altri alcun acquisto con una delibera assembleare.

Il locale caldaia è di proprietà comune, salvo specifica prova contraria

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento