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Delibera valida anche senza l'indicazione nominativa dei votanti

L'importante è che dal verbale sia possibile ricavare chi era presente alla riunione, con l'indicazione delle rispettive quote millesimali.
Avv. Gianfranco Di Rago 
3 Feb, 2025

La deliberazione assembleare è valida anche in assenza dell'indicazione dei nominativi dei condomini votanti, a condizione che dal verbale sia comunque possibile ricavare le informazioni relative ai condomini intervenuti alla riunione, con le rispettive quote millesimali, e il voto espresso dagli eventuali astenuti e dissenzienti relativamente ai vari punti all'ordine del giorno.

Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 669, pubblicata in data 21 gennaio 2025.

Validità della delibera senza indicazione dei votanti nel verbale assembleare

Nella specie un condomino aveva impugnato la deliberazione assembleare di ratifica dei lavori commissionati dall'amministratore, lamentando la violazione dell'art. 1136 c.c., in ragione della mancata indicazione nel verbale dei nominativi dei condomini che si erano espressi a favore e contro il deliberato, impedendo, quindi, la verifica del corretto raggiungimento del quorum deliberativo previsto dalla legge.

Il Tribunale di Napoli ha però respinto l'impugnazione, non ritenendo tale motivo di impugnazione meritevole di accoglimento. Invero l'art. 1136 c.c. dispone che le deliberazioni delle assemblee dei condomini devono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio presenti all'assemblea e del valore dell'edificio e che delle deliberazioni deve redigersi verbale.

Tale disposizione, ha sottolineato il Giudice partenopeo, nulla dice in ordine all'indicazione dei nominativi dei condomini consenzienti e dissenzienti, ai fini della validità delle deliberazioni adottate.

Ora, nel caso di specie al verbale assembleare era stato allegato un elenco che, in relazione al nominativo di ciascun condomino, indicava i millesimi di proprietà e la presenza personale o a mezzo delega, consentendo dunque agevolmente di controllare la valida costituzione dell'assemblea.

Inoltre nell'intestazione del verbale si dava atto che l'assemblea era validamente costituita, essendo presenti di persona o per delega "..51 condomini, su un totale di 80,per complessivi millesimi 618,30 del valore totale…".

Inoltre dopo il deliberato sul punto n.1 dell'ordine del giorno si dava atto dell'allontanamento di una persona e della presenza di altri tre condomini, ricalcolando dunque il quorum, che era così passato a millesimi 647,66.

Sulla base di quanto sopra, secondo il Tribunale di Napoli, nella specie vi erano tutti gli elementi utili dai quali ricavare l'esito della votazione. Secondo il Giudice dal predetto verbale emergeva infatti chiaramente che la delibera impugnata era stata adottata all'unanimità dei presenti, perché non vi era stato alcun voto di astenuti o dissenzienti.

Avv. Alessandro Gallucci Validità della delibera, invio del verbale e conteggio termini impugnazione

Importanza del verbale per la validità delle delibere condominiali

Il Tribunale di Napoli, nel respingere l'impugnazione, ha evidenziato che la deliberazione assembleare è da ritenersi validamente adottata anche in assenza della specificazione dei nominativi dei condomini votanti, a condizione che nel verbale siano indicati gli intervenuti alla riunione, con le rispettive quote millesimali, e siano menzionati espressamente per ogni delibera gli eventuali astenuti e dissenzienti.

In tal modo, come pare evidente, vi è comunque la possibilità di ricostruire indirettamente, ma in maniera non meno certa e oggettiva, l'espressione del voto verificatisi per ogni singola delibera.

Infatti se nel verbale sono indicati i nominativi dei soli condomini astenuti e contrari, deve ragionevolmente ritenersi che tutti gli altri si siano espressi a favore della deliberazione.

Diversamente, come nel caso in questione, la mancata indicazione di condomini astenuti e contrari, porta ragionevolmente a presumere che tutti i presenti abbiano votato a favore.

Il verbale, come detto, deve però consentire di individuare con certezza chi erano i condomini presenti al momento della votazione su ogni singola delibera (per questo occorre dare evidenza dei nuovi arrivati e di quanti si siano assentati) e di quanti millesimi gli stessi fossero titolari (anche se questa informazione può comunque ricavarsi a sua volta dalle tabelle millesimali allegate al regolamento contrattuale).

Il Tribunale di Napoli ha altresì precisato che il verbale, nella parte in cui indica la presenza e la dichiarazione dei condomini, offre una prova presuntiva di quanto avvenuto in assemblea, allo scopo di permettere a tutti i comproprietari, compresi quelli dissenzienti e assenti, di verificare lo svolgimento del procedimento collegiale (si veda Cass. civ., sez. II, 22.5.1999, n. 5014).

Alla luce di quanto sopra il Giudice ha quindi stabilito che il deliberato oggetto di causa era da considerarsi valido, perché era chiaro che tutti i presenti avevano votato a favore della delibera, anche se non indicati nominativamente, ribadendo che non è necessaria l'indicazione dei condomini che hanno votato a favore, in quanto ciò che rileva è l'indicazione dei presenti, degli astenuti, dei contrari e delle relative quote millesimali.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 21 gennaio 2025 n. 669
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