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Approvazione del rendiconto, quando si ha ricognizione del debito

Per il Tribunale di Roma, affinché possa parlarsi di ricognizione di debito, occorre la manifesta espressione da parte del soggetto che si riconosce debitore.
Dott.ssa Lucia Izzo 
13 Ott, 2020

Si parla di ricognizione del debito per indicare quella dichiarazione con cui si riconosce di essere debitori nei confronti di un altro soggetto.

La giurisprudenza ha evidenziato come il riconoscimento di un debito non esiga formule speciali e possa essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (cfr. Cass. n. 9097/2018).

Si ritiene dunque che l'atto di riconoscimento non abbia natura negoziale, né carattere recettizio e non debba necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (cfr. Cass. n. 15353/2002).

Spesso si sente parlare di ricognizione del debito anche in ambito condominiale, soprattutto in relazione alle spettanze residue dovute agli amministratori di condominio. In materia, una ricostruzione dettagliata è stata fornita dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 11717 del 24 agosto 2020.

Nel caso di specie, l'ex amministratore di condominio aveva effettuato il passaggio di consegne al suo successore trasmettendo tutta la documentazione contabile da cui risultavano anticipi per lavori straordinari e un disavanzo di cassa per anticipazioni.

Il Condominio, invece, riteneva non dovute le somme richieste in quanto sfornite di ogni elemento probatorio a sostegno e poiché basate sul solo disavanzo di cassa.

A tal proposito, parte convenuta negava ogni valenza di ricognizione del debito alla delibera di approvazione dei bilanci consuntivi della gestione ordinaria dal quale sarebbe emerso il credito vantato dall'attore, in quanto il rendiconto approvato risultava privo dell'indicazione delle specifiche poste passive poste a debito.

Passaggio di consegne e credito dell'amministratore

In adesione con quanto affermato dal Condominio convenuto, il Tribunale ritiene che il verbale di passaggio di consegne, da cui risultino riconoscimenti di crediti a favore dell'amministratore uscente, non costituisca prova dell'esistenza di detti crediti.

In più occasioni, infatti, la giurisprudenza ha ribadito che "le dichiarazioni contenute nel verbale non possono assumere valenza e contenuto di ricognizione del debito (art. 1988 c.c.) nei confronti del Condominio, in ordine ad eventuali crediti dell'amministratore uscente, poiché l'amministratore in carica, atteso il suo ruolo di mero mandatario dell'ente di gestione, non ha potere di disposizione del diritto controverso, che costituisce il necessario presupposto per rendere valide dichiarazioni confessorie (cfr. Cass. 25 ottobre 1980, n. 5759)".

Riconoscimento del debito e poteri del delegato in assemblea

Pertanto, solo una delibera ricognitiva di eventuali situazioni debitorie facenti capo al Condominio medesimo potrà legittimare la pretesa dell'ex amministratore (cfr. Cass. n. 8498/2012).

Approvazione del rendiconto e ricognizione del debito

In particolare, prosegue il Tribunale, non potrà sorgere il diritto al rimborso in assenza di un'approvazione del rendiconto, con approvazione specifica delle singole voci di spesa anticipate dall'amministratore.

Come si legge in sentenza, "l'intelligibilità e la chiarezza che deve sopraintendere la redazione del rendiconto fanno si che solo l'attenta verifica delle voci di spesa da parte dei condomini consenta a questi ultimi in assemblea di verificare se gli importi anticipati afferiscano effettivamente ad una corrispondente legittima azione gestoria e, in caso affermativo, di deliberare mediante ratifica che abbia l'effetto della ricognizione del debito".

In sintesi, affinché "possa parlarsi di ricognizione di debito occorre la manifesta espressione da parte del soggetto che si riconosce debitore, il condominio, o meglio i condomini che approvando il rendiconto a maggioranza obbligano tutti gli altri partecipanti ad adempiere all'obbligazione".

Nel caso di specie, non emergono delibere ricognitive delle somme pretese dall'amministratore rispettose dei canoni richiamati e neppure dalle delibere in atti, citate dall'attore, risulta possibile desumere una inequivocabile volontà dei condomini di riconoscere il credito vantato dall'amministratore come riportato nei bilanci.

Senza la prova del credito l'ex amministratore non può procedere con il decreto ingiuntivo

L'assemblea, difatti, dopo aver ritenuto necessario assumere ulteriori verifiche contabili, rimandando l'approvazione definitiva del rendiconto a una successiva riunione, aveva rettificato i dati contenuti in bilancio e approvato successivamente il rendiconto di gestione eliminando e sostituendo la voce "anticipazione di cassa", con ciò a voler assumere incontestabilmente di non riconoscere il credito preteso dall'ex amministratore.

Disavanzo di cassa e ricognizione del debito

Non costituisce prova del credito vantato dall'amministratore neppure il disavanzo di cassa. Una conclusione, anche in questo caso, confortata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio" (cfr. Cass. n. 10153/2011).

Può considerarsi ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., precisa il giudice, solo una chiara dichiarazione di volontà da parte dell'organo collegiale, che non si limiti a prendere atto di tale disavanzo, ma riconosca che le poste passive specificamente indicate sono state coperte dall'amministratore con denaro proprio.

Nel caso di specie l'amministratore, per provare il proprio credito, avrebbe dovuto, ex art. 2697 c.c., documentare gli esborsi sostenuti (titoli di pagamento, bonifici provenienti dal conto personale, etc.), ma tale prova è risultata carente.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 24 agosto 2020 n. 11717
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