Si parla di conflitto di interessi quando sussiste un contrasto obiettivo e preesistente tra l'interesse concretamente perseguito dai partecipanti al condominio e quello istituzionale del condominio stesso. In ambito societario l'articolo 2373 c.c. stabilisce che la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno.
Non è, dunque, sufficiente che il socio miri a realizzare, in tutto o in parte, il proprio interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere quest'ultimo interesse.
Nel testo dell'art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione del D.Lgs. n. 6 del 2003, è venuta meno la disposizione che portava a distinguere, in caso di conflitto di interesse, tra quorum costitutivo dell'assemblea e quorum deliberativo della stessa, e si afferma unicamente che la deliberazione approvata con il voto determinante di soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell'art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno.
Il principio contenuto nella detta norma del diritto societario viene, con interpretazione estensiva, applicato anche in ambito condominiale.
Per comprendere meglio la questione sembra utile esaminare una recente decisione del Tribunale di Reggio Calabria (sentenza 11 marzo 2024 n. 340).
Delibera invalida e voto determinante di partecipanti portatori di un conflitto di interessi. Fatto e decisione
Un condomino citava in giudizio il condominio per sentire accertare l'invalidità di una delibera condominiale.
In particolare, in relazione ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, aventi per oggetto rispettivamente, "Relazione dell'amministratore sullo stato dei lavori per il ripristino dell'abbaino e l'eliminazione dei danni causati dall'umidità nell'appartamento di una società condomina" e "Riconoscimento bonario alla stessa società del risarcimento dei danni subiti per mancata manutenzione del lastrico solare", l'attore considerava tali decisioni viziate per essere state assunte con la partecipazione di condomini in evidente conflitto di interessi e, comunque, in assenza di adeguato supporto probatorio in ordine all'esistenza del danno, al suo ammontare e al nesso di causalità.
In ogni caso il condomino sosteneva che, in relazione ad altro punto dell'ordine del giorno, discusso dall'assemblea, avente per oggetto "Valutazione offerta d'acquisto, fatta dal condomino, della proprietà del lastrico solare nello stato in cui si trova", l'assemblea aveva illegittimamente adottato la decisione senza il consenso dell'unanimità dei condomini.
Il condominio non si costituiva in giudizio. Il Tribunale ha dato pienamente ragione al condomino attore.
Quest'ultimo ha evidenziato che, alla votazione di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, hanno partecipato esclusivamente la società e due altri condomini, realizzando un interesse personale, a discapito dei diritti patrimoniali dei condomini di minoranza ed in netto contrasto con quello collettivo.
Per sostenere questa tesi l'attore - che ha prodotto visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio - è riuscito a dimostrare che la decisione dell'assemblea condominiale di ristrutturare l'appartamento e l'abbaino di proprietà della società di cui al punto 2 e di risarcire il danno da questa subito, di cui al punto 3, a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, è stata votata proprio dalla detta società interessata e da altri due condomini, soci della stessa compagine societaria.
Il voto dei soggetti in conflitto (unici presenti in assemblea) è stato determinante per l'approvazione dei due punti all'ordine del giorno.
In ogni caso, esaminando il verbale, il Tribunale ha notato che l'assemblea, in assenza di idonea documentazione dalla quale comprendere lo stato dei luoghi e la necessità o meno di intervenire con urgenza, ha affidato l'incarico all'amministratore di eseguire le opere di ristrutturazione dell'abbaino e dell'appartamento della società, liquidando alla stessa un danno presunto, dichiarato, ma non dimostrato. Il Tribunale ha dato ragione all'attore anche sulla questione "vendita del lastrico solare comune".
Il giudicante ha infatti sottolineato che il consenso unanime di tutti i partecipanti all'assemblea condominiale non è sufficiente vendere il bene comune, essendo, invece, necessario il consenso di tutti i condomini (nessuno escluso), compreso quello dei proprietari convocati che non hanno partecipato alla seduta condominiale.
Riflessioni conclusive
Il conflitto di interessi ricorre qualora risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si sono astenuti ed hanno concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare: in tal caso la deliberazione approvata sarà invalida.
L'invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione.
Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, cioè di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell'edificio.
È onere di colui che impugna la delibera per l'esistenza di un conflitto fornire la c.d. prova di resistenza, ovvero che la decisione sarebbe stata diversa escludendo il voto del soggetto in conflitto (Cass., sez. II, 11/02/2019, n. 3925).