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Delibera annullabile se non è possibile identificare i votanti

Occorre quanto meno che siano indicati i condomini presenti e i rispettivi millesimi di proprietà, nonché il nominativo dei contrari e degli astenuti.
Avv. Gianfranco Di Rago 
21 Nov, 2022

Per assicurare una corretta redazione del verbale assembleare deve aversi cura di elencare i condomini intervenuti alla riunione, personalmente o per delega, e i rispettivi millesimi di proprietà. In tal modo potrà verificarsi se l'assemblea sia stata costituita nel rispetto del quorum legale.

Quindi bisogna indicare, per ciascuna deliberazione, il nominativo dei condomini consenzienti, dissenzienti e astenuti, nonché il valore delle rispettive quote, in modo da appurare che volta per volta vi fossero le maggioranze prescritte.

Occorrerà anche dare conto dei condomini che nel frattempo si siano allontanati dall'aula o che siano arrivati in ritardo.

Tuttavia la mancanza di queste indicazioni non sempre comporta l'annullabilità della deliberazione assembleare. Caso per caso, infatti, il giudice potrà verificare se vi siano gli elementi essenziali per "salvare" la delibera impugnata.

Ciò sarà possibile a condizione che le informazioni risultanti dal verbale consentano, almeno indirettamente, di identificare i votanti e il loro peso millesimale.

Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi, e rechi altresì l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo in tal modo di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole rispetto a quella decisione.

Questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Roma, nella recente sentenza n. 16403 dello scorso 8 novembre 2022.

Annullamento delle delibere per assenza di indicazioni sui voti

Nel caso di specie la condomina impugnante aveva contestato le delibere di approvazione del bilancio consuntivo, con relativa ripartizione, e di nomina dell'amministratore. In entrambi i casi l'illegittimità della decisione adottata derivava dal fatto che non vi era alcuna indicazione a verbale dei nominativi dei condomini contrari o astenuti.

Dalla documentazione in atti emergeva infatti che una delibera aveva disposto l'approvazione del bilancio e del relativo riparto "con un voto contrario ed uno astenuto", laddove veniva espresso voto favorevole alla nomina dell'amministratore con 18 voti favorevoli, per un totale di millesimi 528,57 e 4 contrari per un totale di millesimi 101,70.

Di conseguenza, secondo il Giudice romano, in nessuna delle decisioni impugnate venivano indicati i nominativi dei condomini contrari o astenuti alle delibere adottate.

Inoltre l'indicazione complessiva dei millesimi dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore, come anche di quelli contrari, era stata riportata senza alcun riferimento ai singoli partecipanti e al valore delle rispettive quote. Di qui l'annullamento delle deliberazioni e la condanna alle spese del procedimento giudiziale.

Vari motivi di impugnazione di delibera assembleare tutti rigettati

Come ricordato dal Tribunale di Roma, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può essere annullata la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali (si veda Cass. civ., n. 18192/2009).

Queste informazioni consentono infatti di stabilire per differenza quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum prescritto.

Più di recente la Cassazione ha poi ribadito che, sebbene il verbale assembleare dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo indiretto della regolarità del procedimento.

Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi, e rechi altresì l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole (si veda Cass. civ., n. 40827/2021).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 8 novembre 2022 n. 16403
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