Il Decreto Sicurezza, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le sue norme sono entrate in vigore il 12 aprile 2025. Questo provvedimento introduce diverse misure, tra cui nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze dell'ordine e gestione dell'immigrazione.
L'articolo 10 del Decreto Sicurezza introduce modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.
Questa normativa mira a contrastare l'occupazione abusiva degli immobili e a garantire un intervento rapido per la tutela del proprietario o del legittimo detentore.
In particolare è stato inserito l'articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). In base a questa nuova norma "chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni".
- Viene punito con la pena sopra detta (cioè la reclusione da due a sette anni) anche chiunque si appropri di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima è punito sempre con la reclusione da due a sette anni.
- Non è invece punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa
ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
- Intervento del giudice: su richiesta del pubblico ministero, il giudice può emettere un decreto motivato per la restituzione dell'immobile al legittimo proprietario o detentore.
- Azione rapida delle forze dell'ordine: se l'immobile occupato è l'unica abitazione del denunciante, la polizia giudiziaria interviene immediatamente per verificare l'arbitrarietà dell'occupazione e, se accertata, ordina il rilascio immediato e reintegra il denunciante nel possesso.
- Procedura in caso di resistenza: se l'occupante oppone resistenza o si rifiuta di lasciare l'immobile, la polizia può procedere al rilascio forzato, previa autorizzazione del pubblico ministero.
- Formalità e documentazione: tutte le operazioni devono essere documentate in un verbale, che viene trasmesso al pubblico ministero
- Convalida del giudice: entro 48 ore dalla ricezione del verbale, il pubblico ministero deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di reintegrazione nel possesso.
Questo decreto deve essere emesso entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
- Scadenza dei termini: la reintegrazione nel possesso perde efficacia se i termini previsti non vengono rispettati oppure se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro il limite temporale stabilito.
Copia dell'ordinanza e del decreto viene immediatamente notificata all'occupante (art. 321-bis -reintegrazione nel possesso dell'immobile).