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Decreto Sicurezza: adesso l'occupazione abusiva di un immobile è punita severamente

Il Decreto introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze.
Redazione Condominioweb 
14 Apr, 2025

Il Decreto Sicurezza, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le sue norme sono entrate in vigore il 12 aprile 2025. Questo provvedimento introduce diverse misure, tra cui nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze dell'ordine e gestione dell'immigrazione.

L'articolo 10 del Decreto Sicurezza introduce modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.

Questa normativa mira a contrastare l'occupazione abusiva degli immobili e a garantire un intervento rapido per la tutela del proprietario o del legittimo detentore.

In particolare è stato inserito l'articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). In base a questa nuova norma "chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni".

  • Viene punito con la pena sopra detta (cioè la reclusione da due a sette anni) anche chiunque si appropri di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
  • Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima è punito sempre con la reclusione da due a sette anni.
  • Non è invece punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Avv. Marco Borriello Occupazione abusiva locale condominiale e danno

Il delitto è punito a querela della persona offesa

ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Sul piano procedurale si possono indicare le seguenti fasi:
  1. Intervento del giudice: su richiesta del pubblico ministero, il giudice può emettere un decreto motivato per la restituzione dell'immobile al legittimo proprietario o detentore.
  2. Azione rapida delle forze dell'ordine: se l'immobile occupato è l'unica abitazione del denunciante, la polizia giudiziaria interviene immediatamente per verificare l'arbitrarietà dell'occupazione e, se accertata, ordina il rilascio immediato e reintegra il denunciante nel possesso.
  3. Procedura in caso di resistenza: se l'occupante oppone resistenza o si rifiuta di lasciare l'immobile, la polizia può procedere al rilascio forzato, previa autorizzazione del pubblico ministero.
  4. Formalità e documentazione: tutte le operazioni devono essere documentate in un verbale, che viene trasmesso al pubblico ministero
  5. Convalida del giudice: entro 48 ore dalla ricezione del verbale, il pubblico ministero deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di reintegrazione nel possesso.

    Questo decreto deve essere emesso entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

  6. Scadenza dei termini: la reintegrazione nel possesso perde efficacia se i termini previsti non vengono rispettati oppure se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro il limite temporale stabilito.

    Copia dell'ordinanza e del decreto viene immediatamente notificata all'occupante (art. 321-bis -reintegrazione nel possesso dell'immobile).

Scarica Decreto Legge 11 aprile 2025 n. 48 Decreto Sicurezza
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