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Decreto sblocca cantieri: quorum deliberativi per il recupero conseguenti a eventi sismici

I quorum deliberativi richiesti per gli interventi di recupero, potrebbero rendere di difficile applicazione la nuova norma prevista dall'art. 10 comma9 del d.l. 32/2019.
Redazione Condominioweb 
19 Giu, 2019

La nuova legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. del 17 giugno 2019 n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ha previsto un'importante novità in tema di recupero conseguenti a eventi sismici.

Miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo. Per gli amministratori di condominio ci sono dei limiti

La nuova norma: criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili: distrutti, gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita.

Premesso ciò, la nuova norma (articolo 10, comma 9, d.l. 32/2019) prevede che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".

Le prime interpretazioni. Secondo i primi commentatori, la norma presenta alcune criticità.

Difatti, dopo un evento sismico, le opere da eseguire non sono innovazioni ma ricostruzioni, per le quali già dispone l'articolo 1128 c.c. e gli eventuali adeguamenti in sede di ricostruzione totale o parziale sotto profilo dell'accessibilità e del risparmio energetico sono già innovazioni agevolate deliberabili con maggioranza ridotta.

Invero, il primo e il secondo comma della norma citata (art. 1128 c.c.) dispone che "se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse".

In conclusione, da quanto appreso dagli organi di stampa e secondo le prime interpretazioni, il mancato richiamo al 1128 c.c., nonché i quorum deliberativi richiesti per gli interventi di recupero, potrebbero rendere di difficile applicazione la nuova norma prevista dall'art. 10 comma9 del d.l. 32/2019.

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