Con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, l'Assemblea del Senato ha approvato, poco fa e definitivamente, il cd. Decreto legge Manovrina (AS. 2853), Il provvedimento dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore entro il 23 giugno.
Ecco una sintesi dei principali interventi che interessano il settore immobiliare:
Le detrazioni per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini saranno cedibili - Si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni. In particolare si estendefino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali perl'incremento dell'efficienza energetica.
Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (modifiche all'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).
Si ricorda che il comma 2-ter all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (prorogato al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 2, lett. a)) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
I soggetti incapienti a cui è stata attribuita tale facoltà sono quelli indicati dall'articolo 11, comma 2 (pensionati), dall'articolo 13, comma 1, lettera a) (lavoratori dipendenti), e comma 5, lettera a) (lavoratori autonomi), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).
Si ricorda che in attuazione della norma modificata dall'emendamento in esame è stato adottato il provvedimento del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.
Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell'ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75 per cento).
A seguito delle modificheapportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017.
Per tali controlli da parte dell'ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all'articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).
Validità dell'atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti -Si introduce il comma 1-ter all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, volto a garantire la validità dell'atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell'atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto.
In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l'atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.
L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ed è dunque esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta (ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011).
Messa a regime della disciplina della mediazione obbligatoria civile - Si modifica l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 stabilizza nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.
Incentivi all'acquisto di case antisismiche - Si modifica l'art 16 del D.L. 63/13 integrando la disciplina del cd, Sismabonus. Nello specifico si provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.
Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. I commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la copertura finanziaria della predetta disposizione.
Disciplina delle prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione - Introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori (commi 1 e 4): 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
E' prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione (senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004).
È previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici.
Per quanto concerne le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare.
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.
La nuova tassa sulle locazioni brevi- Introdotta una disciplina fiscale specifica per le cosiddette "locazioni brevi" ovvero contratti di locazione ad uso abitativo, di durata inferiore a 30 giorni, quindi non soggetti a registrazione e allarga l'ambito di applicazione anche alle attività accessorie, ossia: servizi di fornitura di biancheria; servizi di pulizia dei locali. Per questa tipologia di contratti, il proprietario dell'immobile concesso in affitto può in alterativa: optare per la cedolare secca al 21%, sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro; oppure applicare il regime ordinario Irpef, con aliquota minima 23%.
Con la finalità di assicurare il contrasto all'evasione fiscale, il DL 50/2017 ha poi introdotto alcuni adempimenti in capo agli intermediari che intervengono, online o tramite i canali tradizionali, nella stipula dei contratti di locazione breve.
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