Domanda un iscritto al nostro forum in relazione al decreto ingiuntivo per oneri condominiali scaduti:
“Dopo aver pagato e saldato per intero un decreto ingiuntivo all'amministratore di condominio, posso chiedere ed in quale forma una lettera formale che nulla più è dovuto e nulla più dovrà pretendere per questo decreto ingiuntivo pagato”.
La questione che viene sottoposta dal nostro lettore non è molto diversa da un qualsiasi caso riguardante il diritto del debitore a vedersi riconosciuta la quietanza per il pagamento effettuato.
Per inquadrare al meglio la fattispecie è utile soffermarsi su alcuni aspetti.
Decreto ingiuntivo per oneri condominiali
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale emesso a seguito del ricorso di un creditore: il provvedimento giudiziale viene detto inaudita altera parte in quanto il giudice adito lo pronuncia solamente in base alla documentazione prodotta da una parte (il creditore): al debitore spetta la possibilità di opporsi alla suddetta ingiunzione entro quaranta giorni dalla data di notificazione.
In ambito condominiale l'azione per ottenere il decreto spetta all'amministratore e può portare all'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ove la richiesta d'ingiunzione rispetti i requisiti indicati dall'art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile.
Se il debitore riconosce la giustezza delle pretese della controparte e ritiene di pagare, salvo accordi stragiudiziali in merito alla tempistica del pagamento e/o alla sua misura, egli eviterà ogni ulteriore pregiudizio – leggasi azioni pignoratizie – versando l'intera somma indicata nel provvedimento giudiziale di condanna.
Saldo delle somme indicate nel decreto ingiuntivo
Quali sono i diritti del debitore con riferimento all'attestazione del pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo?
Al riguardo, innanzitutto, è bene ricordare che si debba fare riferimento alle ordinarie regole dettate in materia di pagamento delle obbligazioni; queste, com'è noto, possono derivare anche da un provvedimento giurisdizionale (art. 1173 c.c.) e perciò che si fa riferimento ad esse.
In tema di quietanza del pagamento, l'art. 1199 c.c., rubricato Diritto del debitore alla quietanza, recita:
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Due elementi meritano attenzione: il rilascio della quietanza è un diritto del debitore e questi, oltre a ciò può richiedere la restituzione del titolo, ossia dell'atto sul quale si fonda la richiesta. Ed infatti è prassi che al pagamento delle somme richieste a seguito di notifica di un decreto ingiuntivo, segua anche la restituzione dell'originale dell'atto che è nella disponibilità del creditore.
Nel caso in cui al decreto debba seguire il pagamento dell'imposta di registro e questa non sia stata quantificata al momento del pagamento, né sia stato possibile chiederne la liquidazione all'agenzia delle entrate, è ben possibile rilasciare una quietanza che faccia salvo il versamento di questa somma, dovuta al fisco dalle parti solidamente (cfr. d.p.r. n. 131/86), ma nei rapporti interni gravante sulla parte debitrice.