Quale provvedimento adotta l'Organo Giudicante nell'ipotesi in cui un condomino propone un'opposizione a decreto ingiuntivo poiché contesta la circostanza che i lavori eseguiti da una ditta non hanno eliminato il problema delle infiltrazioni nel proprio appartamento?
Opposizione e decreto ingiuntivo: la richiesta del risarcimento. Il caso
Alfa e Beta, proprietari di un immobile sito nel Condominio Gamma, proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento delle spese condominiali per l'esecuzione dei lavori di riparazione provvisoria del tetto sovrastante l'appartamento abitato dagli stessi lamentando il fatto che tali infiltrazioni non erano state eliminate dalla ditta esecutrice.
Il Condominio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A fondamento della propria tesi difensiva, il Condominio Gamma eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della domanda di parte opponente essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art 2947 c.c. ed in via principale la circostanza secondo cui la scelta dei lavori al tetto veniva deliberata dall'Assemblea condominiale alla quale partecipavano anche Alfa e Beta, i quali non esprimevano voto contrario.
Il Tribunale di Teramo pronunciava la sentenza n. 685/2020, con la quale accoglieva la proposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo per compensazione della somma ingiunta con la maggior somma risultata a titolo di quantificazione del danno provocato dalle denunciate infiltrazioni e condannava il Condominio al pagamento delle spese di lite.
Le problematiche analizzate dalla sentenza
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 865/2020 ha analizzato i seguenti temi:
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto nell'ipotesi in cui il Tribunale riconosca fondata, anche solo parzialmente un'eccezione di pagamento;
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la sua interruzione;
- la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c. per i danni provocati ai condomini dai beni condominiali.
Revoca del decreto ingiuntivo ed eccezione di pagamento
Il primo tema analizzato dal Tribunale di Teramo è il seguente: in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente eccepisca il pagamento è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
L' opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Il Tribunale di Teramo fa proprio un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quella anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (Cass. Civ. sez. III, sent. n. 13746/2018; Cass. Civ. sez. I, sent. n. 28660/2013; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1954/2009; Cass. Civ., sez. III, sent. 9021/2005).
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la sua interruzione.
L'art. 2947 c.c. stabilisce: "Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato."
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia esso di cognizione, conservativo o di esecuzione e gli effetti interruttivi sono permanenti, ossia durano fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (artt. 2943 c.c. 1° co. e 2945 c.c. 2° co.).
Dalla norma si desume che la pretesa deve essere azionata con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Affinché si possa produrre l'effetto interruttivo è necessario che la domanda giudiziale abbia i seguenti requisiti:
- sia proposta da titolare del diritto della cui prescrizione si tratta;
- che abbia ad oggetto la tutela di quel diritto;
- che sia proposta nei confronti del soggetto passivo del diritto stesso.
La responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per i danni provocati ai condomini dai beni condominiali.
Il terzo ed ultimo argomento oggetto di valutazione da parte del Tribunale Civile di Teramo nella sentenza n. 685/2020 è relativo alla responsabilità del Condominio per i danni causati dalle cose e dai servizi comuni.
La norma cui fare riferimento in simili situazioni è l'art. 2051 c.c. che recita: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Il Condominio è infatti il custode dei beni e degli impianti comuni e, per tale ragione, è responsabile dei danni che da essi derivino.
La responsabilità è esclusa soltanto se il danno è imputabile al caso fortuito, inteso come fatto esterno idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno venutosi a creare; il caso fortuito, per essere tale, deve poi avere carattere di imprevedibilità e di incontrollabilità.
In materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia la fattispecie prevista dall'art.2051 c.c. configura quindi un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Per l'applicabilità di questo tipo di responsabilità in capo al Condominio è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza
Il proprietario dell'immobile danneggiato da infiltrazioni potrà quindi ottenere il risarcimento provando il danno, il nesso tra danno e cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova: sarà il Condominio, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene condominiale che lo ha provocato.