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Nulla la delibera che impedisce al condòmino di installare un ascensore

Decisive le norme sul superamento delle barriere architettoniche e l'assenza di pregiudizio al diritto degli altri condomini ex art. 1102 c.c. e alla sicurezza dell'edificio.
Dott.ssa Lucia Izzo 
1 Apr, 2021

La delibera assembleare che nega l'installazione dell'ascensore esterno chiesta dal condomino per il superamento delle barriere architettoniche (ex L. 13/89 e ss.), senza onere per il Condominio, deve essere dichiarata nulla qualora incida sul diritto del singolo all'uso della cosa comune in modo più intenso, senza che ciò leda il diritto degli altri condomini, ex art.. 1102 c.c., e non pregiudichi la staticità e stabilità dell'edificio.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 4953 del 22 marzo 2021 dichiarando la nullità della delibera impugnata da una condomina. Nel dettaglio, si trattava di una decisione con cui l'assemblea condominiale aveva deciso di non approvare l'installazione di un ascensore esterno, chiesta dall'attrice senza onere per il Condominio, destinata al superamento delle barriere architettoniche.

Domanda che il Tribunale capitolino ritiene meritevole di accoglimento, non solo alla luce degli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche delle novità introdotte in argomento dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), nonché delle conclusioni rassegnate dalla CTU espletata per verificare la fattibilità della realizzazione dell'ascensore.

Decreto Semplificazioni e abbattimento barriere architettoniche

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Semplificazioni, è infatti consentito a ciascun partecipante al Condominio realizzare, a proprie spese, ogni opera di cui agli artt. 2 della L. 13/1989 e 119 del D.L. 34/2020 "anche servendosi della cosa comune e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c.".

Dunque, spiega il giudice capitolino, "in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, definite come ostacoli fisici che limitano o impediscono gli spostamenti e la fruizioni dei servizi soprattutto in favore di persone portatrici di handicap, la nuova normativa ha reso più agevole la realizzazione delle opere necessarie prevedendo sostanzialmente un solo limite che è quello diretto alla tutela della stabilità e sicurezza del fabbricato ed alla tutela del pari diritto che ciascun condomino esercita sulle cose comuni ex art. 1102 c.c.".

Addirittura, secondo la dottrina, vi sarebbe una "deroga" anche alle previsioni in materia di distanze e vedute, nonché delle aperture delle porte, purché, ovviamente, le parti comuni dell'edificio condominiale non siano resi inservibili e inutilizzabili.

Pertanto, chiarisce la sentenza, chi intendere realizzare opere di abbattimento delle infrastrutture è tenuto ad osservare solo queste condizioni per comprovare la liceità delle stesse.

Tanto premesso il Tribunale si spinge oltre, evidenziando come, in linea di principio, l'assemblea condominiale neppure potrebbe opporsi all'intento del condomino di realizzare i lavori in esame, potendo il condomino "realizzarle anche senza attendere alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea, che, se mostra intento oppositivo, potrebbe vedersi annullata la relativa delibera, a meno che non venga dimostrato il pregiudizio alla staticità ed alla sicurezza del fabbricato".

Da ultimo, si ritiene che non incida in negativo sulla realizzazione dell'opera neppure la circostanza che questa possa ledere il decoro architettonico, in quando, si legge nel provvedimento, "l'interesse sotteso alla realizzazione delle opere di abbattimento delle infrastrutture è superiore rispetto a quest'ultimo".

Rifiuto assembleare e mancanza di motivazione tecnica

Tornando al caso in esame, il Tribunale ritiene che il diniego espresso dall'assemblea, a fronte della richiesta motivata dell'attrice di poter costruire a proprie spese un ascensore secondo uno studio di fattibilità allegato e corredato di misurazioni, risulti carente di adeguata motivazione tecnica.

E ciò, a parere del giudice, conferirebbe alla delibera in esame quanto meno una parvenza di illegittimità. In realtà, dalla valutazione istruttoria e, in particolare, dalle conclusioni rassegnate dal CTU, il Tribunale ritiene che la deliberazione sia da dichiarare nulla, in quanto incidente sul diritto del singolo condomino ad usare la cosa comune in modo più intenso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1102 del codice civile.

Parte attrice, infatti, ha dimostrato di non ledere il diritto degli altri condomini ex art. 1102 c.c. e di agire, invece, nel rispetto dei limiti della suddetta norma.

In sede assembleare, la condomina aveva manifestato la volontà di sostenere le spese per la realizzazione delle opere richieste a propria cura ed onere, precisando l'urgenza e la necessità di effettuare gli interventi in modo che la propria madre, che abita al quarto piano dello stabile convenuto, potesse recarsi presso strutture ospedaliere per ricevere le cure (documentate in atti).

Nulla la clausola che deroga alle norme, inderogabili, sulle competenze dell'assemblea

Ancora, è emerso altresì che l'attrice aveva sottoposto al Condominio convenuto una perizia tecnica contenente un piano di fattibilità con almeno due soluzioni prospettate, al quale quest'ultimo non ha opposto dal canto suo osservazioni tecniche né proposto "soluzioni alternative" a quelle offerte e con le quali l'attrice avrebbe dovuto confrontarsi.

Particolarmente importanti le conclusioni del nominato CTU, richiamate in sentenza, il quale ha effettuato sopralluoghi e metodi di calcolo onde verificare "la fattibilità", cioè la realizzabilità dell'opera stessa.

Nel dettaglio, il consulente ha osservato una "minima" lesione di veduta e descritto come "inesistente" quella assolutamente necessaria circa il pregiudizio alla staticità e stabilità dell'edificio e all'integrità dei condomini.

Per questo il Tribunale accerta il diritto dell'attrice alla realizzazione ex art. 1102 c.c. dell'ascensore esterno all'edificio condominiale destinato al superamento delle barriere architettoniche, come da piano di fattibilità di cui alla perizia del CTU, con conseguente annullamento della delibera impugnata nella parte in cui non aveva approvato l'installazione dell'ascensore suddetto.

La sostituzione dell'argano di trazione e del limitatore di velocità non sono delle innovazioni.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 22 marzo 2021 n. 4953
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