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Debiti condominiali del de cuius: l'indegno deve pagarli?

Oneri condominiali sorti prima e dopo il decesso del cuius ed indegnità a succedere del chiamato all'eredità
Avv. Eliana Messineo 
24 Gen, 2025

In caso di decesso di un condomino moroso, il condominio ha diritto di agire contro gli eredi per ottenere il pagamento dei debiti condominiali rimasti insoluti.

Se i chiamati all'eredità hanno deciso di rinunciarvi, non risponderanno dei debiti ereditari compresi i debiti condominiali, mentre nel caso di accettazione di eredità, gli eredi subentreranno a titolo universale in ogni diritto ed in ogni onere del loro dante causa.

L'entità del debito ereditario varia, però, in base al momento di insorgenza del medesimo: 1) per i debiti condominiali sorti prima del decesso del de cuius, la norma di riferimento è l'art. 752 c.c. per cui " i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto"; 2) per i debiti condominiali sorti dopo il decesso, gli eredi risponderanno in solido in quanto con l'apertura della successione tutti coloro che accettano l'eredità diventano comproprietari dell'immobile.

Nel primo caso, quindi, l'amministratore potrà recuperare il credito del condominio verso il condomino defunto mediante ingiunzione di pagamento nei confronti di ogni erede, ciascuno per la quota di sua competenza; nel secondo caso potrà esigere l'intero importo anche nei confronti di uno solo degli eredi: si applica la regola della responsabilità solidale passiva e l'erede che abbia pagato l'intero importo potrà rivalersi nei confronti degli altri comproprietari per le rispettive quote di competenza.

È solo con l'accettazione dell'eredità, dunque, che sorge in capo all'erede l'obbligo di pagare il debito maturato sia prima che dopo la morte del defunto.

Ma cosa accade nel caso in cui l'erede ingiunto per il pagamento dei debiti condominiali sia successivamente dichiarato "indegno" a succedere?

La questione è stata affrontata di recente dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 2457 del 19 novembre 2024.

Debiti condominiali e indegnità: la responsabilità degli eredi

Un condominio chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede di un condomino deceduto per i debiti condominiali rimasti insoluti in relazione alla proprietà di un appartamento in condominio.

L'erede ingiunto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo: 1) il difetto di legittimazione passiva, in quanto gli oneri condominiali richiesti erano relativi al periodo di gestione dell'immobile da parte del custode giudiziario ( dopo che ad egli opponente era stato ordinato il rilascio dell'immobile); 2) la violazione del principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali, essendo mero comproprietario dell'immobile, e quindi allo stesso l'amministratore avrebbe potuto richiedere unicamente la quota di 1/5 di sua spettanza; 3) l' omessa notifica delle convocazioni assembleari e dei relativi verbali; 4) l'infondatezza della pretesa creditoria in ordine al quantum.

Per tali ragioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa dei fratelli coeredi.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il condominio replicando: 1) quando all'eccepito difetto di legittimazione passiva, che gli oneri condominiali afferiscono alla proprietà del bene e come tali gravano su ciascun comproprietario a prescindere dal godimento o meno dell'immobile; 2) quanto alla violazione del principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali, che l'opponente, in base al testamento olografo pubblicato dal notaio, risultava essere l'unico proprietario dell'immobile e che, in ogni caso, l'obbligazione relativa alle spese condominiali incombente sui proprietari pro indiviso ha carattere solidale, di modo che tutti sono unitariamente ed in modo indivisibile obbligati rispetto al condominio; 3) quanto all'omessa notifica delle convocazioni assembleari e dei relativi verbali, che l'amministratore aveva correttamente adempiuto all'obbligo di comunicazione della convocazione dell'assemblea mediante raccomandata non ritirata dall'opponente e restituita al mittente per compiuta giacenza, come pure il verbale (la mancata comunicazione del quale, non inficia comunque, la validità della delibera incidendo unicamente sulla decorrenza del termine di impugnazione; 4) quanto all'infondatezza della pretesa creditoria in ordine al quantum, che, non avendo l'opponente tempestivamente impugnato il verbale di approvazione dei bilanci, non fosse ammessa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo alcuna contestazione circa il quantum in esso riportato.

Il condominio concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.

Nel corso del giudizio, l'opponente depositava la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari con la quale veniva confermata la statuizione circa la sua indegnità a succedere per aver formato un testamento falso a nome del de cuius.

Preso atto di tale dichiarazione di indegnità dell'opponente, il condominio chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva, insistendo però per la condanna alle spese di lite.

Indegnità a succedere e obbligo di pagamento dei debiti ereditari

L'indegnità a succedere è una sanzione civilistica che colpisce il chiamato all'eredità che si sia reso colpevole delle condotte tassativamente elencate dall'art. 463 c.c.

A norma dell'art. 463 c.c. "è escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3-bis) Chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima.

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso".

L'indegnità non consegue automaticamente al verificarsi di una delle condotte indicate dalla succitata norma, essendo necessaria una sentenza del Tribunale mediante la quale vengono posti nel nulla gli effetti dell'accettazione.

Legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità sono i potenzialmente idonei a subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria.

La sentenza ha effetti retroattivi con la conseguenza che l'indegno è chiamato a restituire anche i frutti che gli sono pervenuti dall'apertura della successione.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indegnità a succedere, di cui all'articolo 463 c.c., pur essendo operativa ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione.

L'indegnità, infatti, non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico (Cass. Sez. 2, 5/03/2009, n. 5402; Cass. Sez. 2, 29/03/2006, n. 7266; Cass. Sez. 2, 23/11/1962, n. 3171).

La sanzione dell'indegnità a succedere comporta, dunque, l'esclusione dell'erede dalla successione del de cuius, di modo che egli, pur avendo inizialmente acquistato la qualità di erede, successivamente la perde, in virtù di tale pronuncia avente carattere costitutivo, ma effetto retroattivo.

La qualità di erede del convenuto è titolo necessario per la fondatezza dell'azione rivolta ad ottenere da costui il pagamento di debiti del de cuius, sicché l'indegno, non potendo vantare più alcun diritto sul bene in successione, non è conseguentemente tenuto nemmeno al pagamento dei relativi debiti, nella specie oneri condominiali.

Sentenza
Scarica Trib. Cagliari 19 novembre 2024 n. 2457
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