Guasto elettrico. Se la società di distribuzione di energia elettrica ritarda nell'intervento e non lo ripara tempestivamente scatta il ristoro del danno.
Il principio. Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 104 del 20 gennaio 2017, è stato chiaro: la società di distribuzione del servizio di fornitura di corrente elettrica non può certamente essere ritenuta responsabile del furto e/o della manomissione dei cavi elettrici posti in essere da soggetti terzi.
Tuttavia, è sicuramente colpevole laddove, verificatisi tali problematiche con conseguenze dannose a carico degli utenti, ritardi nella doverosa azione di ripristino della linea elettrica.
Così come, del pari, è tenuta a risarcire il nocumento subìto dall'utente, a causa di tale omessa tempestività, alla propria attività di agriturismo.
La vicenda. Nella fattispecie concreta il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria lamentando una serie di danni (da quello subìto a causa del furto di cavi elettrici a quello derivante dal non tempestivo ripristino della linea elettrica) e ritenendo responsabili di ciò le società “Enel energia S.p.a.” ed “Enel distribuzione S.p.a.”.
Il Magistrato chiariva preliminarmente che la società “Enel Energia S.p.a.” non poteva essere ritenuta responsabile dell'evento de quo in quanto impossibilitata ad intervenire sulle linee e sugli impianti interessati dai furti.
Detta società aveva precisato, e provato, di aver stipulato un contratto, per il servizio di trasporto della corrente elettrica, con la “Enel Distribuzione S.p.A.” che, in tale occasione, aveva l'obbligo di intervenire.
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