Può accadere che uno sbalzo di tensione danneggi un apparato che funziona elettronicamente. In alcuni casi, l'evento determina soltanto un guasto temporaneo. In altre circostanze, invece, l'impianto potrebbe persino rompersi al punto da richiedere una riparazione costosa oppure, addirittura, la sostituzione.
Nel caso, ad esempio, della vicenda oggetto della recente ordinanza della Cassazione n. 258 del 4 gennaio 2024, un forte sbalzo di tensione della fornitura dell'energia elettrica aveva danneggiato l'ascensore di un condominio. Al fabbricato, perciò, era parso, a dir poco, opportuno agire in risarcimento nei confronti del gestore del servizio elettrico allo scopo di ottenere l'equo ristoro per i danni subiti dall'impianto comune.
In corso di causa, però, è sorto un dubbio che, gli Ermellini, sono stati chiamati a risolvere. Infatti, in tema di risarcimento danni derivanti dal cattivo funzionamento del servizio elettrico, ai giudici investiti della questione non è stato chiaro chi fosse il giudice competente.
Ne sono scaturiti, quindi, vari gradi di giudizio al termine dei quali la Cassazione ha risposto a questa domanda: nel caso di danneggiamento di un impianto o dell'ascensore per uno sbalzo tensione, qual è il giudice competente a cui rivolgersi per l'azione risarcitoria?
Danneggiamento impianto o ascensore per sbalzo tensione: chi è il responsabile?
In tema di danneggiamento di un apparecchio, di un impianto o anche di un ascensore di un fabbricato, dovuto agli sbalzi di tensione, è intervenuta, recentemente, una sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE sent. C-691/21 del 24.11.2022).
Tale decisione si è rivelata molto importante perché ha individuato il soggetto responsabile dell'evento e, di conseguenza, colui al quale occorre domandare il ristoro dei danni subiti. Si tratta, nello specifico, del gestore del servizio elettrico, unico responsabile, secondo i magistrati de quo, dei pregiudizi arrecati ai macchinari elettrici per gli sbalzi di tensione.
La Corte di Giustizia Europea arriva a tale conclusione poiché si sta parlando del cosiddetto produttore dell'energia e, più precisamente, del soggetto che ha il potere di regolare la qualità dell'elettricità, tramite la tensione.
Il fornitore, quindi, viene svestito da ogni responsabilità, in quanto si limita a commercializzare il prodotto senza aver alcun potere di influire sulle caratteristiche del medesimo "il fornitore si limita a rivendere il prodotto così come acquistato e che solo il produttore ha la possibilità di agire sulla qualità di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, EU:C:2006:6, punti 28 e 29)".
In ragione, quindi, di queste affermazioni, per i danni derivanti agli impianti elettrici dovuti agli sbalzi di tensione, la domanda risarcitoria deve essere rivolta al gestore del servizio elettrico. Su questa conclusione, non influisce, in alcun modo, la natura privata o commerciale dell'utente finale, poiché, in ogni caso, si verte in materia di prodotti difettosi.
Danneggiamento impianto o ascensore per sbalzo tensione: a quale ufficio rivolgersi per l'azione risarcitoria?
Nella vicenda oggetto del provvedimento in esame, a seguito di un rilevante sbalzo di tensione, un condominio siciliano aveva patito la rottura dell'ascensore comune.
Per questa ragione era ricorso in giudizio contro il gestore del servizio dinanzi ad una sezione distaccata del Tribunale di Catania allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni.
Il giudice ordinario de quo, però, declinava la propria competenza. Per l'ufficio di merito, infatti, si trattava di una materia affidata, per legge (art. 33 de. d. lgs. n. 89 del 1998, nel testo in vigore all'epoca dei fatti), al giudizio del magistrato amministrativo.
Ciò poiché erano coinvolti la trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica, cioè dei servizi pubblici essenziali, affidati in concessione dallo Stato al gestore della rete.
La lite si spostava, dunque, in sede amministrativa dinanzi al Tar Sicilia che, a sua volta, sollevava forti dubbi sulla propria competenza. Per l'ufficio amministrativo la questione in valutazione non aveva a che fare con la PA e con i suoi poteri autoritativi.
L'oggetto del contenzioso era, infatti, una mera pretesa patrimoniale derivante dal paventato disservizio (lo sbalzo di tensione) nell'esecuzione del contratto.
Per questi motivi il Tar rimetteva ogni decisione definitiva sulla competenza alla Corte di Cassazione.
A quel punto, gli Ermellini, valutati i fatti di causa, hanno concluso per la competenza del giudice ordinario. La Cassazione ha, quindi, ricordato quegli arresti giurisprudenziali secondo i quali, in tema di danni derivanti dall'erogazione del servizio elettrico, la competenza non può essere del giudice amministrativo, poiché si tratta di un'azione risarcitoria che nulla ha a che vedere con l'esercizio di un potere amministrativo "sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, e l'utente proponga l'azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell'erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell'inconveniente (Cass., S.U., n. 7043/2013; in senso conforme Cass., S.U., n. 24467/2013; S.U., n. 32780/2018; S.U., n. 9837/2023)".
La Corte ha quindi rimesso le parti davanti al giudice ordinario.