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Danni da esondazione. L'abuso edilizio esclude responsabilità della p.a.

La pretesa risarcitoria relativa al danneggiamento di un bene immobile va commisurata all'impatto che ha avuto nella causazione del danno.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
20 Set, 2019

La vicenda. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del Comune a risarcire Tizio e Caio della quota parte dei danni patrimoniali subiti nel 1996 dai rispettivi beni - quale conduttore di un immobile ove il primo esercitava l'attività di medico dentista e quale proprietario delle due unità immobiliari - danneggiati a causa di un'esondazione di acqua e fango proveniente dalla strada comunale, provocata da una falla presente nelle tubazioni comunali di raccolta dell'acqua piovana.

In particolare, la Corte d'appello, sulla base dell'articolo 2051 c.c., e dell'articolo 1227 c.c., aveva affermato la responsabilità del Comune nella misura del 66% per il locale sito al primo piano e nella misura del 34% per il locale sito al piano terra, in ragione di un accertato concorso causale di colpa del proprietario dei locali che aveva costruito detti immobili in ampliamento della propria proprietà preesistente, abusivamente e senza attenersi alle regole dell'arte, posizionandoli in adiacenza della strada comunale risultata in cattive condizioni di manutenzione.

La Corte territoriale riteneva inoltre che non fosse attribuibile alcuna responsabilità alla terza chiamata società, chiamata in causa dal Comune per i lavori di scavo che aveva effettuato sulla sede stradale.

I motivi di ricorso. Avverso tale decisione, il comune ha proposto ricorso in cassazione, tra i motivi di ricorso, ha eccepito la violazione dell'articolo 2043 c.c., laddove era stata accordata tutela al frutto di un'attività illecita, essendosi il danno prodotto su immobili edificati senza titolo e in spregio delle regole di costruzione.

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Il ragionamento della Cassazione. In proposito, i giudici di legittimità hanno evidenziato che quando l'evento dannoso si ricollega a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità di cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all'articolo 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, da ritenersi idonea ad impedire l'evento od a ridurne le conseguenze (Cass. civ., Ordinanza n. 3779 del 08/02/2019).

Dunque, la sussistenza di una irregolarità costruttiva, sotto il profilo di un'insanabile mancanza di ius aedificandi, era certamente in grado di determinare l'effetto di esclusiva efficienza causale sul piano degli eventi causativi del danno da risarcire, stante la natura "conformativa" dei vincoli di edificabilità apposti sul diritto di proprietà, ex articolo 42 Cost., comma 1, - i quali, pur comprimendo il diritto di proprietà, non possono essere definitivi propriamente come vincoli aventi natura espropriativa, e dunque non sono di per se' indennizzabili in quanto tali (Consiglio di Stato, sez.

IV, sentenza 7 aprile 2010, n. 1982). Nel caso concreto, pertanto, deve non solo tenersi conto del fatto che l'abuso edilizio commesso dal privato ha consentito - in diversa misura - la costruzione, in prossimità alla strada comunale, di vani ad uso abitativo in spregio delle regole tecniche e dell'arte e delle norme edilizie, ma anche che esso aveva aggravato pesantemente la posizione di garanzia cui era tenuta la pubblica amministrazione.

Pertanto, tale fatto era in grado di recidere, ex articolo 1227 c.c., comma 1, in concreto, il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione e il danno subito dal privato possessore del bene abusivamente costruito, azzerando lo spettro di responsabilità ex articolo2051 c.c., della pubblica amministrazione.

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In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato accolto.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

ABUSI EDILIZI E RESPONSABILITÀ DELLA P.A.

RIFERIMENTI NORMATIVI

2051 C.C.

PROBLEMA

La Corte territoriale aveva condannato un Comune a risarcire i danni patrimoniali subìti rispettivamente dal conduttore e dal proprietario di due immobili danneggiati a causa di un'esondazione di acqua e fango proveniente dalla strada comunale, provocata da una falla presente nelle tubazioni comunali di raccolta dell'acqua piovana.

LA SOLUZIONE

La Cassazione ha precisato che il diritto al risarcimento del danno causato da un fatto illecito altrui non può determinare un arricchimento ingiustificato per chi, costruendo un immobile in modo irregolare, non deve aggravare le responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei terzi che entrino in contatto con la cosa in sua custodia.

Dunque il difetto di concessione edilizia del bene danneggiato, diminuisce, se non a cancellare, il diritto del proprietario del bene ad essere risarcito per equivalente del danno sofferto, poiché la costruzione abusiva non esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione, in spregio delle regole tecniche e dell'arte e delle norme edilizie, ma incide sulla risarcibilità del danno, se l'abuso avesse aggravato la posizione di garanzia cui è tenuta la Pubblica Amministrazione nella custodia dei propri beni.

LA MASSIMA

Quando l'abuso edilizio commesso dal privato ha consentito la costruzione, in prossimità alla strada comunale, di vani ad uso abitativo in spregio delle regole tecniche e dell'arte e delle norme edilizie, aggrava pesantemente la posizione di garanzia cui era tenuta la pubblica amministrazione.

Pertanto, tale fatto è in grado di recidere, ex articolo 1227 c.c., comma 1, in concreto, il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione e il danno subito dal privato possessore del bene abusivamente costruito, azzerando lo spettro di responsabilità ex articolo 2051 c.c., della pubblica amministrazione. Cass. civ., sez. III, ord. 26 luglio 2019, n. 20312

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione-Ordinanza 26 luglio 2019 n. 20312

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