Il condominio, il dato è pacifico in dottrina e giurisprudenza, è custode dei beni comuni. Ciò significa che tutti i condomini rispondono dei danni, a terzi o agli stessi condomini, derivanti da parti comuni.
Si verificano infiltrazioni dal terrazzo condominiale? La compagine è tenuta a risarcire il danneggiato.
Un visitatore cade perché le scale sono maltenute? Il condominio risarcisce.
La norma di riferimento è l’art. 2051 c.c. Si tratta, è sempre la giurisprudenza a ricordarcelo, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Insomma il condominio risponde sempre dei danni a meno che non siano derivati da un caso fortuito. Caso fortuito che può coincidere anche con un comportamento del danneggiato.
Così è stato in una causa deci sa dal Tribunale di Bari lo scorso 10 maggio. Crolla un ascensore in condominio. Uno dei comproprietari, presente nella cabina assieme ai figli, chiede, per lui e per conto dei figli, il risarcimento del danno. La sentenza giunta alla fine dell’istruttoria glielo nega.
Si legge nella pronuncia: “ la Corte di Cassazione ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione (in particolare nella sentenza Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811; ma si veda anche Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12695 e Cass. Civ., Sez.
III, 13 luglio 2011, n. 15375), specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
In tale ipotesi, il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910; Cass. civ. 1° aprile 2010 n. 8005)" (Trib. Bari 10 maggio 2012). Fatta questa premessa generale il magistrato barese trae le conclusioni.
Nel caso di specie il comportamento degli attori era da considerarsi alla stregua di un caso fortuito: il loro peso sommato era superiore a quello di carico massimo. Niente risarcimento e condanna alle spese del giudizio.