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Criterio per determinare il valore della lite condominiale: una dura critica all'orientamento della Cassazione

L'orientamento prevalente può comportare disparità tra il valore della causa e l'entità delle spese legali necessarie per far valere i propri diritti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
31 Mag, 2025

La questione della competenza del giudice nelle cause di impugnazione delle delibere condominiali nasce dal fatto che il Codice di procedura civile non fornisce regole specifiche su quale organo giudiziario debba decidere questi contenziosi.

Per questo motivo, si applicano le norme generali sulla competenza per valore, che stabiliscono una distinzione tra il giudice di pace e il tribunale in base all'importo della controversia.

In pratica, se il valore della delibera impugnata non è superiore a 10.000 euro, la competenza spetta al giudice di pace. Se invece il valore è superiore a 10.000 euro o non può essere determinato con precisione, la causa deve essere trattata dal tribunale.

Uno dei punti più complessi di questa questione riguarda proprio il modo in cui si determina il valore della delibera da impugnare. In altre parole bisogna stabilire se considerare il valore complessivo della delibera (ad esempio, l'importo totale della spesa condominiale approvata) o la quota contestata dal singolo condomino (ossia, la parte di spesa che riguarda direttamente chi ha impugnato la delibera). Una recente decisione del Tribunale di Pavia ha affrontato la questione evidenziando il criterio seguito dalla giurisprudenza prevalente, orientamento che il giudice lombardo però ha decisamente criticato (ordinanza 4 aprile 2025).

Vicenda e decisione

La questione riguarda la competenza del giudice in una causa condominiale relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione del portone carraio. Il Tribunale ha stabilito che la controversia rientrava nella competenza del Giudice di Pace, poiché il valore della causa era inferiore al limite previsto per la competenza del Tribunale.

Di conseguenza ha dichiarato la propria incompetenza per motivi legati al valore economico della controversia.

Del resto la spesa complessiva era pari a 3.652,00 €: poiché il valore della causa rientra nei limiti previsti per la competenza del Giudice di Pace (ossia entro 10.000 euro), la controversia deve essere trattata da questo organo giudiziario, e non dal Tribunale.

Allo stesso modo il Tribunale ha affermato che pure la contestazione dell'apposizione di fatto di un cancelletto in assenza di previa deliberazione assembleare rientra nella competenza per materia del Giudice di Pace ex articolo 7, comma 3 n. 2) c.p.c., poiché la questione concerne la "misura e le modalità d'uso dei servizi di condominio di case. Si ricorda che tali cause di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni, sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione.

Il Tribunale ha rilevato che, in definitiva, sono state proposte due cause cumulate rientranti entrambe nella competenza del Giudice di Pace, l'una per ragioni di valore e l'altra per ragioni di materia, con conseguente esclusione della possibilità di ravvisare la competenza del Tribunale.

Avv. Caterina Tosatti COSAP griglie e intercapedini: confermato l'orientamento della Cassazione

Riflessioni conclusive

Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, in tema di impugnazione di delibere condominiali relative a spese, ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, il criterio di determinazione non si basa sull'entità della singola quota di spesa contestata dal condomino impugnante, ma tenendo conto dell'intero ammontare della spesa deliberata dall'assemblea (Cass. civ., sez. II, 04/07/2023, n. 25721).

Tale principio si fonda sul collegamento tra ambito oggettivo del giudicato e competenza del giudice, in quanto l'eventuale pronuncia di accoglimento dell'impugnazione proietta la propria efficacia invalidante sull'intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i condomini.

I giudici supremi hanno evidenziato che questa interpretazione mira a semplificare la risoluzione delle questioni di competenza.

Il Tribunale di Pavia ha rispettato il criterio espresso dalla Cassazione. Tuttavia lo stesso giudice lombardo ha osservato che l'orientamento maggioritario potrebbe imporre oneri finanziari sproporzionati sia al condomino che impugna la delibera, sia al condominio stesso se risulta soccombente.

Del resto il Tribunale di Pavia aggiunge come la Corte EDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) abbia chiarito più volte che qualsiasi limitazione all'accesso alla giustizia, comprese quelle derivanti dai costi legali, deve essere giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze della causa.

Nel caso specifico, lo stesso giudice osserva che, a fronte di un interesse economico di poche centinaia di euro, il valore della causa determinato secondo l'orientamento criticato potrebbe portare a spese legali molto elevate, anche decine di volte superiori rispetto all'importo effettivamente contestato.

Questo potrebbe scoraggiare i condomini dal ricorrere alla giustizia, creando un ostacolo all'accesso ai tribunali, in potenziale contrasto con l'articolo 6 della CEDU, che tutela il diritto a un equo processo.

Si ricorda che secondo la tesi minoritaria, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia che ha per oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentire dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato relativamente alla sua sola obbligazione e non all'intero ammontare che risulta dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, perché, in generale, per individuare la competenza, occorre avere riguardo all'oggetto della decisione e non alla questione su cui si discute (Cass. civ., sez. II, 03/10/2019, n.24748).

Allegato
Scarica Trib. Pavia Ordinanza 4 aprile 2025
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