La previsione di cui all'art. 63 cpc dispone che il creditore può ottenere l'elenco nominativo dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno.
Si tratta di un dovere incombente in capo all'amministratore, mandatario e gestore dell'edificio. Pur essendo lui ad adempiere l'attività viene direttamente imputata al condominio, vista la sua qualifica di mandante.
Non vi è necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea, perché l'amministratore "è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi" (Tribunale di Como n. 23 del 7 gennaio 2024)
Ne deriva che, sull'amministratore grava un obbligo specifico a riferire i dati, nella loro completezza, senza che possa essere accolta alcuna diversa interpretazione.
La questione è limpidamente affrontata dal Tribunale di Napoli (sentenza 22 ottobre 2024 n. 8989).
Il creditore ha radicato il giudizio immediato ex artt. 281-decies e 281-undecies c.p.c. contro il condominio inadempiente dell'obbligo di cui sopra, chiedendo la relativa condanna.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, il resistente non si costituiva e veniva quindi dichiarato contumace.
Il Tribunale ricorda che il novellato rito sommario di cognizione all'art. 281 terdecies c.p.c. dispone che per la decisione il giudice procede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che, a sua volta, nella nuova formulazione applicabile al caso in esame, stabilisce che "al termine della discussione orale il giudice se non provvede con una pronuncia contestuale deposita la sentenza nei successivi 30 giorni".
Sempre prima di entrare nel merito della decisione, il Tribunale affronta il rapporto condominio-amministratore.
Ritiene che vi sia la legittimazione passiva del condominio in persona dell'amministratore p.t.
Sul punto si osserva, quanto ai rapporti esterni con i terzi creditori, che l'obbligazione di consegna trova quale suo titolare passivo il condominio, in persona del suo amministratore, non già l'amministratore persona fisica (cfr. Corte d'Appello di Napoli, sent. n. 3015/2022).
Nei confronti dei terzi, infatti, gli obblighi che gravano sull'amministratore sono l'espressione del suo potere di rappresentanza e, quindi, ove inadempiuti, non comportano una sua responsabilità diretta e personale verso i terzi creditori, bensì una immediata responsabilità dell'ente di gestione che egli rappresenta.
Obbligo di comunicazione dei condomini morosi da parte del condominio
Entrando ora nel merito, il Tribunale osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. l'amministratore "è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
Detto incombente non risulta eseguito nonostante la richiesta sia stata formalizzata dalla ricorrente con pec del 19/12/2023, con congruo anticipo rispetto all'instaurazione della presente controversia.
Per effetto di questa norma risulta sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria affinché il creditore abbia diritto ad ottenere l'elenco dei condomini morosi: nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato la sua pretesa creditoria nei confronti del resistente con la produzione della sentenza di un precedente contenzioso dove il ricorrente risulta vittorioso sul piano monetario alla luce della condanna del condominio.
È granitico l'orientamento della Giurisprudenza di Legittimità "Il creditore che intenda promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, "pro quota", sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio "status" di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità" (Cassazione civile sez. III, 27/06/2022, n. 20590; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 1 ottobre 2022; Trib. Campobasso|10 novembre 2023 n. 851).
La domanda viene quindi ritenuta fondata.
Misure coercitive per inadempimento nella comunicazione dei morosi
Sussistono, anche, i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c. Con il provvedimento di condanna, come da richiesta della ricorrente, il resistente deve essere condannato ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per il ritardo dell'esecuzione dell'obbligo.
Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 614-bis, la somma in questione va determinata tenuto conto del valore della controversia, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Nel caso in esame si stima equa una condanna al pagamento di euro 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, successivo al termine stabilito di giorni 90 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le "astreintes", per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 100 giorni.
"Ai sensi dell'art. 63 disp. Att. c.c., il condominio e per esso il suo amministratore ha l'obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso.
Merita pertanto accoglimento la richiesta di fissare, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., una somma a carico del condominio per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna a tale comunicazione" (Tribunale Roma sez. V, 01/02/2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 1 ottobre 2022)