Il Tribunale di Roma, con una sentenza di recentissima pubblicazione, è tornata a esprimersi su temi molto cari agli addetti ai lavori in ambito condominiale. Muovendo, infatti, dall'impugnativa di delibera assembleare azionata da un gruppo di condomini le cui doglianze sono state accolte in pieno, con vittoria di spese di lite e diritto di ripetizione dal Condominio convenuto per l'anticipata quota parte dell'espletata CTU, il G.I. si è potuto concentrare, in particolare, su questi due aspetti:
1. che tipo di quorum necessiti una delibera assembleare che di fatto vada a modificare il generale criterio di riparto proporzionale di spesa, ex art. 1123, comma 1, c.c., e le relative conseguenze;
2. quali debbano essere i criteri di redazione di un rendiconto condominiale, affinché possa essere superato il vaglio giudiziale di liceità.
Ebbene, la sentenza in commento fornisce una risposta chiara, concisa e allo stesso tempo esaustiva, su entrambi i punti appena illustrati.
Circa il primo punto parte attrice, censurando l'allocazione a consuntivo ordinario 2015 (impugnato) della voce "fondo liquidità morosi", aveva richiesto contestualmente anche di accertare e dichiarare la nullità della delibera di costituzione del fondo stesso (avvenuta nel 2012).
Il Tribunale di Roma ha accolto in pieno la prospettazione dei condomini istanti rilevando che non è consentito all'assemblea, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito dei condomini morosi salvo nel caso di effettiva necessità ed urgenza di trarre aliunde somme di danaro, per far funzionare l'organizzazione ed evitare conseguenze pregiudizievoli per la stessa.
Solo in tale ultimo caso infatti, a dire del giudice romano, sarebbe al limite possibile deliberare a maggioranza la costituzione di un fondo ad hoc, dovendosi però prevedere necessariamente:
- la motivazione e/o la finalità di tale fondo di emergenza;
- il termine per la restituzione delle somme erogate;
- le modalità della stessa restituzione (così anche Cass. 13631/01 e Cass. 16583/12).